Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 547 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la condanna dell’Amministrazione all’attuazione della sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica del docente presuppone la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata la perdurante inottemperanza, ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di centoventi giorni e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. va rigettata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive.
Il Fatto
Il ricorrente e la ricorrente, con distinti ricorsi proposti ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., hanno chiesto separatamente l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Mantova, Sezione Lavoro, ha dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme.
Nei ricorsi è stato chiesto di condannare il Ministero a erogare il bonus nella misura di euro 2.000,00 per il primo ricorrente, riferito agli anni scolastici dal 2019-20 al 2022-23, e di euro 500,00 per la seconda, riferito all’anno scolastico 2022-23. Nessuna richiesta è stata formulata con riguardo a interessi legali e rivalutazione. Il Ministero si è costituito sostenendo la frammentazione abusiva delle domande giurisdizionali, in violazione del dovere di leale collaborazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disposto la riunione dei due giudizi, essendo identica la sentenza cui dare ottemperanza. Ha poi rilevato che tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria depositata in giudizio: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
È risultato inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La notificazione al Ministero della sentenza è avvenuta il 6.3.2025, mentre la notificazione dei ricorsi introduttivi è avvenuta l’8.7.2025.
Nel merito il ricorso è stato accolto, dando continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe. Il Ministero, infatti, non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, confermando una inottemperanza perdurante. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, precisando che questi agirà quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione, con il compito di dare attuazione alla pronuncia anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati. Il Collegio ha richiamato in proposito C.d.S., a.p., n. 8 del 2021.
È stata invece rigettata la richiesta di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., che esclude le astreintes in caso di manifesta iniquità o altre ragioni ostative, da valutare in concreto secondo Ad. Pl. n. 15/2014. Hanno assunto rilievo, in senso ostativo, sia la complessità della gestione della mole di condanne nel contenzioso seriale, sia l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva.
Nota della Redazione
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