Ordine di demolizione al proprietario non autore dell’abuso e acquisizione al patrimonio (Cons. Stato n. 10460 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo è indirizzato, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, non solo all’autore dell’abuso ma anche al proprietario, in forma congiunta e simultanea, perché entrambi sono chiamati a ripristinare l’assetto edilizio violato. L’abusività costituisce una caratteristica di natura reale che segue il manufatto nei successivi trasferimenti, cosicché la demolizione è di regola atto dovuto e prescinde dalla coincidenza tra proprietario e realizzatore. Il proprietario estraneo all’abuso può sottrarsi agli effetti sanzionatori solo provando di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, invece, è sanzione autonoma conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione e non può operare nella sfera giuridica del proprietario del tutto estraneo all’opera. L’atto che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione deve individuare le opere e l’area di sedime, ma tale onere non riguarda il mero verbale o la comunicazione di accertamento dell’inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente acquistava nel 2007 un immobile dalla società alienante, la quale dichiarava che l’unità era stata realizzata in esecuzione di un permesso di costruire. Il Comune di Acerra emanava poi un’ordinanza di demolizione per difformità rispetto al titolo edilizio originario. L’interessato impugnava l’ordine in un separato giudizio, definito con declaratoria di perenzione.

Successivamente il Comune notificava il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, con contestuale comunicazione della trascrizione e dell’avvenuta acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale. Il ricorrente impugnava tale atto davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando la propria estraneità all’abuso, la genericità del provvedimento quanto all’area di sedime e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 indirizza l’ordine di demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso “in forma non alternativa, ma congiunta e simultanea”. La demolizione va ingiunta all’attuale proprietario non a titolo di responsabilità effettiva, ma per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 5700/2020, Cons. Stato, Sez. VI, n. 3391/2017, Cons. Stato, Sez. VII, n. 7882/2023 e n. 10115/2023, Sez. VII n. 237/2023 e l’Adunanza Plenaria n. 9/2017. Da tali arresti ricava che il proprietario incolpevole, per sfuggire all’effetto sanzionatorio, deve provare di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino. Nel caso concreto l’appellante, pur destinatario dell’ordinanza, non si era attivato né per costringere l’autore a rimuovere gli abusi né per rimuoverli spontaneamente in tempo utile.

La Corte distingue poi la posizione del proprietario rispetto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Questa non è misura strumentale alla demolizione né sanzione accessoria, ma sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione e abilita l’amministrazione a scegliere tra demolizione d’ufficio e conservazione del bene. Essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso e non opera nei confronti del proprietario del tutto estraneo.

Quanto al secondo motivo, la giurisprudenza richiamata (Cons. St., sez. VI, n. 6190/2021) esige che l’atto di acquisizione individui il bene e l’area di sedime, costituendo titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. Nel caso di specie, però, era impugnata la mera comunicazione del verbale di accertamento, atto di natura accertativa non destinato alla trascrizione: la mancata indicazione dell’area non ne inficia quindi la legittimità. L’appello è infondato; nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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