Ripiano payback dispositivi medici: il versamento della quota ridotta ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 12227 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte del soggetto obbligato, della quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio avverso i medesimi provvedimenti e gli atti connessi. La declatoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse prescinde dall’accertamento formale del pagamento da parte della Regione, potendo essere pronunciata anche sulla base della mera dichiarazione della parte ricorrente, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità concreta. La cessazione della materia del contendere, disciplinata dall’art. 7 citato, costituisce invece istituto distinto, subordinato alla comunicazione al giudice dei provvedimenti regionali di accertamento del versamento.
Il Fatto
La controversia concerneva l’impugnazione, da parte di una società e di un’impresa individuale operanti nel settore della fornitura di dispositivi medici, di una pluralità di atti, tra cui i decreti regionali di definizione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, le ingiunzioni di pagamento delle relative quote e i provvedimenti di certificazione dei dati di costo e di spesa, nonché gli atti ministeriali e le intese statali presupposti.
I ricorrenti deducevano profili di illegittimità del meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici. Nelle more del giudizio, la parte ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il contenuto dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, il quale prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le regioni accertino l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha quindi osservato che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Nel caso di specie, tale comunicazione non risultava intervenuta.
Il Tribunale ha tuttavia rilevato che la dichiarazione di avvenuto pagamento, resa dalla parte ricorrente, è comunque idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La prosecuzione della controversia, infatti, non recherebbe alcuna utilità concreta alla ricorrente, avendo quest’ultima già adempiuto all’obbligazione pecuniaria nella misura ridotta prevista dalla norma.
In ragione di ciò, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, ravvisando eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.