Demolizione e ricostruzione fuori sagoma: è nuova costruzione (TAR Abruzzo n. 260 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento di demolizione e ricostruzione che comporti una modificazione della sagoma, dei volumi o delle superfici dell’edificio preesistente non costituisce più un intervento di ristrutturazione edilizia, ma si configura come nuova costruzione. Tale intervento è pertanto assoggettato alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, ivi inclusa la disciplina sulle distanze dai confini. Incombe, inoltre, sul proprietario che richiede il titolo edilizio l’onere di dimostrare la disponibilità dell’area interessata dall’intervento, non potendo il giudice amministrativo sopperire all’assenza di un principio di prova.
Il Fatto
La proprietaria di un’area nel Comune di L’Aquila impugnava il diniego di permesso a costruire in sanatoria per la realizzazione di un fabbricato in legno, realizzato a seguito dell’integrale demolizione di un preesistente manufatto. L’amministrazione comunale aveva motivato il diniego rilevando, da un lato, che la porzione di fabbricato ricostruita al di fuori dell’originaria sagoma era da qualificarsi come nuova costruzione, non rispettosa delle distanze dai confini, e, dall’altro, che non era stata dimostrata la proprietà della particella interessata, in quanto gravata da uso civico. La ricorrente contestava tali rilievi, sostenendo che l’intervento fosse riconducibile alla ristrutturazione edilizia e che la costruzione insistesse su una diversa particella.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha condiviso la qualificazione operata dal Comune, richiamando il criterio discretivo elaborato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, n. 1254/2024). Tale criterio individua nella variazione di volume, altezza o sagoma l’elemento che determina il passaggio dalla ristrutturazione alla nuova costruzione. Pur a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione, la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente resta condizione indefettibile per non integrare una trasformazione edilizia di nuova generazione.
I giudici abruzzesi hanno precisato che la nuova costruzione è caratterizzata dall’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento e dalla creazione di un manufatto con connotati diversi da quelli originari. Nel caso di specie, la ricostruzione di una porzione del fabbricato al di fuori dell’originaria sagoma era circostanza idonea a elidere il rapporto di continuità con il precedente manufatto, rendendo applicabili le vigenti prescrizioni sulle distanze dai confini.
Quanto al secondo profilo, il Collegio ha ricordato che, anche nel processo amministrativo, operano i principi di cui all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., seppur con il metodo acquisitivo che caratterizza il giudizio. L’amministrazione ha correttamente negato il titolo in assenza di prova della proprietà, prova che la ricorrente non aveva fornito. Il giudice può esercitare i propri poteri istruttori solo in presenza di un principio di prova, nella specie non ravvisabile.
La mera possibilità astratta di una futura sclassificazione dei suoli gravati da uso civico non è idonea a superare l’ostacolo: fino all’adozione del provvedimento regionale, permane la condizione ostativa. Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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