Valutazione peggiorativa del militare legittima se lo scostamento è fisiologico (TAR Lombardia n. 4020 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi del personale militare è circoscritto al riscontro di vizi di legittimità, restando la correttezza sostanziale e l’attendibilità delle valutazioni riservate all’Amministrazione e sindacabili, in sede giurisdizionale, entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di fatto. Le valutazioni della documentazione caratteristica sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sfuggono all’obbligo di puntuale e diffusa motivazione. Il passaggio a una valutazione inferiore rispetto a quella precedente costituisce evenienza fisiologica, in ragione dell’autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio, e non integra di per sé contraddittorietà, né richiede specifica motivazione quando lo scostamento non sia considerevole. Ai fini della tempestività del provvedimento finale rileva la data della sua adozione, non quella della notificazione, che incide sul solo momento di produzione degli effetti.

Il Fatto

Il ricorrente, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Reggimento Lombardia, ha svolto dal 5 dicembre 2020 al 4 aprile 2021 l’incarico di Comandante di Squadra di Plotone. Nel rapporto informativo n. 73 relativo a quel periodo la valutazione delle qualità personali e professionali risultava inferiore rispetto alle precedenti e costanti valutazioni eccellenti.

Avverso il documento caratteristico il militare ha proposto ricorso gerarchico, respinto con decreto del Ministero della Difesa del 10.02.2022, notificato il 16.02.2022. Il ricorrente ha quindi impugnato davanti al giudice amministrativo sia il rapporto informativo sia il rigetto del ricorso gerarchico, deducendo eccesso di potere per incongruità, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione e violazione del termine di trenta giorni per la comunicazione della valutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delimitazione del sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi del personale militare. La correttezza sostanziale e l’attendibilità delle valutazioni non sono esaminabili in sede giurisdizionale, potendo essere prospettate solo in sede di ricorso gerarchico, trattandosi di tipica valutazione di merito riservata all’Amministrazione. Il giudice si limita al riscontro di vizi di legittimità, entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.

La censura sulla violazione del termine di trenta giorni per la comunicazione della valutazione è respinta. Ai fini della tempestività del provvedimento finale rileva la data della sua adozione, non quella della notificazione: la recettizietà incide sul solo momento di produzione degli effetti nei confronti del destinatario, ma non attiene al perfezionamento dell’atto e alla tempestività dell’azione amministrativa.

Quanto alle doglianze sulla valutazione, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la cadenza annuale delle valutazioni e l’autonomia dei giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema in cui l’affidamento del dipendente alla conservazione dei livelli di classifica recede rispetto all’interesse pubblico al monitoraggio continuo della qualità del servizio. Le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi costituiscono evenienza fisiologica, il che tende a escludere che la variazione sia ex se indice di contraddittorietà. Nel caso concreto il giudizio passa da “eccellente” a “molto buono”: si tratta di un fisiologico scostamento, non di uno sconvolgimento radicale, che esclude profili di contraddittorietà con le precedenti valutazioni.

Il Collegio affronta poi il profilo delle qualità caratteriali e intellettuali. Se è vero che tali qualità sono per loro natura non modificabili, è altrettanto vero che possono manifestarsi all’esterno in modo non costante nel tempo. Il giudizio espresso nel processo di valutazione periodica non si fonda sul mero possesso di esse, ma sulla capacità dimostrata dal valutato di saperne fare un appropriato utilizzo nello specifico arco temporale oggetto di scrutinio. Neppure emerge illogicità nel passaggio dalla voce “Capacità comunicativa” dal massimo riconoscimento al minore apprezzamento, non risultando un rilevante scostamento.

Infine, il decreto di rigetto del ricorso gerarchico è ritenuto adeguatamente motivato, riportando un’accurata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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