PABE impone il consorzio tra cave contigue: diniego di PAUR legittimo (Cons. Stato n. 10460 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo di bacino estrattivo può imporre la costituzione di un consorzio obbligatorio tra cave contigue, poiché la determinazione della quantità sostenibile di materiale estraibile non prescinde dalle modalità con cui l’attività viene svolta, e il coordinamento tra siti confinanti evita danni ambientali evitabili. Le previsioni delle schede di piano, specifiche per la singola cava, prevalgono sulle norme generali del piano e della legge regionale in materia di pianificazione, in applicazione del principio per cui la norma generale non deroga a quella speciale. Il diniego di PAUR fondato su una pluralità di ragioni indipendenti è legittimo ove una sola di esse regga al vaglio: la reiezione delle censure contro quella ragione rende improcedibili i motivi relativi alle altre, perché dal loro accoglimento non deriverebbe alcuna utilità. La prescrizione consortile, imposta dalla pubblica autorità a fini di protezione ambientale, non integra abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE.

Il Fatto

Una società titolare di un contratto di affitto su un sito destinato a cava di marmo, ubicato nel comprensorio delle Alpi Apuane e ricadente nell’area di un parco regionale, presenta istanza per ottenere il PAUR, il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprensivo della pronuncia di compatibilità ambientale e dei titoli abilitativi di settore. L’ente parco nega il rilascio con provvedimento motivato dal prevalere dei pareri contrari espressi in conferenza di servizi.

Tra le ragioni del diniego assume rilievo centrale la mancata predisposizione di un piano di coltivazione coordinato con la cava contigua e la mancata costituzione del consorzio imposto dalla scheda di piano riferita al sito. La società impugna il diniego davanti al TAR Toscana, che respinge il ricorso qualificando l’atto come plurimotivato e dichiarando improcedibili i restanti motivi. Propone quindi appello, censurando il rigetto del primo motivo e riproponendo le censure assorbite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità, osservando che i motivi dedotti investono violazioni di piano ed eccesso di potere, senza invadere il merito amministrativo: il sindacato di legittimità può cogliere l’illogicità intrinseca del provvedimento discrezionale.

Nel merito, la Sezione esclude l’interpretazione restrittiva dell’art. 113 della l.r. Toscana n. 65/2014 sostenuta dall’appellante. In chiave teleologica, la determinazione delle quantità sostenibili include le modalità con cui l’estrazione è consentita: il consorzio non persegue ragioni economiche, ma mira a evitare che l’operatività non coordinata di stabilimenti confinanti produca danni ambientali evitabili.

La Corte ritiene inoltre che le schede del piano non siano state specificamente impugnate in primo grado: il ricorso presuppone la loro legittimità, limitandosi a interpretarle in senso favorevole. Quanto al rapporto tra previsioni delle schede e norme tecniche di attuazione o art. 28 della l.r. n. 35/2015, le seconde hanno carattere generale e non derogano alle prescrizioni specifiche dettate per la singola cava.

È respinta anche la censura di illegittimità comunitaria e costituzionale: l’unica fattispecie astrattamente accostabile, quella dell’art. 102, par. 2, lett. b), TFUE, presuppone un comportamento dell’impresa diretto a danneggiare i consumatori, mentre nella specie si tratta di una cautela imposta dall’autorità pubblica a scopo di protezione ambientale.

Il provvedimento è infine confermato come atto plurimotivato: la mancata costituzione del consorzio è da sola sufficiente a giustificare il diniego, secondo il principio ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato sez. III n. 7188 del 2025 e n. 4611 del 2016). La reiezione del primo motivo rende improcedibili gli altri, dall’accoglimento dei quali non deriverebbe utilità. L’appello è respinto, con condanna alle spese nei rapporti con le parti costituite e compensazione verso l’amministrazione statale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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