Prelievo supplementare latte, il TAR dispone istruttoria su istanze transattive (TAR Lombardia n. 3287 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quando risulti pendente una procedura di definizione transattiva del debito tributario ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023, ovvero una trattativa con l’Organismo di composizione istituito presso il MASAF per le situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare, può disporre un incombente istruttorio, onerando la parte più diligente di riferire sull’esito delle istanze presentate. La misura è finalizzata ad acquisire elementi utili al decidere, evitando una pronuncia che potrebbe risultare prematura o non allineata all’eventuale definizione in via transattiva della controversia. L’ordinanza interlocutoria, che fissa il prosieguo dell’udienza pubblica, non definisce il giudizio ma lo sospende in attesa del riscontro istruttorio.
Il Fatto
Una azienda agricola ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a somme iscritte a ruolo dall’AGEA a titolo di prelievo supplementare latte per diverse campagne produttive. La ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e difetto di istruttoria, nonché la mancata considerazione dei recuperi effettuati tramite compensazione diretta con le somme PAC. Con motivi aggiunti è stata successivamente impugnata anche l’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili della società, effettuata per un importo pari al doppio del debito residuo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nell’interlocutoria pronuncia, ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato in atti di aver presentato istanze per la definizione transattiva delle proprie posizioni debitorie, sia ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023, sia dinanzi all’Organismo di composizione del MASAF con riferimento alle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare.
Il Collegio ha ritenuto che la pendenza di tali procedure possa influire sull’esito del giudizio. Ha pertanto disposto un incombente istruttorio, ponendolo a carico della parte più diligente, affinché riferisca sull’esito delle istanze presentate. Il riscontro è stato fissato entro il 20 ottobre 2026, in vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito, calendarizzata per il 5 novembre 2026.
L’ordinanza assume carattere interlocutorio, non definendo il giudizio ma disponendo l’acquisizione degli elementi istruttori ritenuti necessari ai fini del decidere.
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Nota della Redazione
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