Carta docente diritto soggettivo e ottemperanza al giudicato (TAR Sardegna n. 1128 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente di ruolo a fruire del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale, accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, costituisce diritto soggettivo che l’amministrazione è tenuta a soddisfare. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’interessato può agire con il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine e nomina, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta. La natura seriale del contenzioso giustifica la liquidazione contenuta delle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 92/2025, l’accertamento del diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, per un importo complessivo di € 3.000,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione secondo le modalità dell’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e del d.p.c.m. del 28 novembre 2016, oltre interessi.
La sentenza è stata notificata al Ministero il 10 febbraio 2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 6 giugno 2025. L’amministrazione non ha dato alcun seguito, salvo il pagamento delle spese di lite liquidate in favore dei difensori con decreto dirigenziale del 26 maggio 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. Dagli atti risultava la notifica del titolo esecutivo al Ministero in data 10 febbraio 2025, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e la rituale notificazione del ricorso in data 7 ottobre 2025.
Su queste basi, il Collegio ha ritenuto inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di tale scadenza. L’inerzia dell’amministrazione, proseguita oltre il termine, integra quindi l’inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica alla ricorrente nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. La condanna è stata pronunciata con la precisazione che, nelle more, l’amministrazione non risultava ancora aver ottemperato.
Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a un dirigente dell’ufficio, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte; lo stesso potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura di € 600,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; la liquidazione tiene conto della non complessità della controversia e della natura seriale del contenzioso in materia.
Nota della Redazione
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