Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1078 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato congiuntamente dalle parti e confermato in udienza, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza d’interesse. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito delle censure e delle questioni di legittimità prospettate. La complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia giustifica la compensazione delle spese di giudizio, quale espressione della discrezionalità del giudice amministrativo nella regolazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima, ha impugnato innanzi al TAR Toscana gli atti con cui il Comune ha rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative. Il ricorso introduttivo, integrato da due successivi atti di motivi aggiunti, contestava la disciplina statale di proroga e chiedeva, previa rimessione di questioni alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale, l’accertamento della natura del rapporto e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico.
Nel corso del giudizio, con dichiarazioni versate in atti, entrambe le parti hanno rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione. All’udienza pubblica del 28 maggio 2026 il difensore della ricorrente ha confermato tale sopravvenienza e ha chiesto la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pubblica udienza era stata chiamata proprio per la verifica dell’interesse alla decisione. Il difensore di parte ricorrente ha confermato il venir meno di tale interesse, già dichiarato in atti, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.
Alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, il Tribunale considera cessato l’interesse alla decisione della controversia. Ne deriva la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse. Il giudice non procede pertanto all’esame delle censure di merito né delle questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria prospettate dalla ricorrente.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione integrale. La decisione si fonda sulla considerazione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, circostanza idonea a giustificare la reciproca soccombenza delle parti sotto il profilo delle spese processuali.
La sentenza ordina inoltre che sia data esecuzione alla pronuncia da parte dell’autorità amministrativa, secondo il modulo conclusivo proprio del giudizio amministrativo.
Nota della Redazione
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