Nomina commissione per aree tematiche e verifica minima salariale del RUP (TAR Lombardia n. 1109 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice deve possedere competenza riferita ad aree tematiche omogenee a quelle oggetto dell’appalto, da valutarsi nel suo complesso: è sufficiente che la maggioranza dei componenti sia portatrice della competenza specifica, con competenza tecnica generale in materia di gare pubbliche del terzo. I curricula esaminati dal RUP e oggetto di valutazione devono coincidere con quelli pubblicati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016: la prova della competenza non può essere formata fuori dal procedimento mediante curricula integrati prodotti solo in giudizio. La verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi spetta al RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 28 del Disciplinare, e non è delegabile: l’avvalimento di soggetti interni è ammissibile solo se le attività degli ausiliari siano esaminate e fatte proprie dal RUP, restando insufficiente l’acquisizione dell’esito altrui non documentato.

Il Fatto

La centrale di committenza regionale ha indetto una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di lavanolo e lavanderia a favore degli enti del servizio sanitario regionale, suddivisa in otto lotti. La ricorrente ha partecipato al Lotto 5, classificandosi terza. Alla gara hanno preso parte tre operatori. La stazione appaltante ha aggiudicato il lotto alla controinteressata, seconda classificata, poiché la prima si era aggiudicata il numero massimo di lotti consentito dal disciplinare.

La ricorrente, dopo l’accesso alla documentazione di gara, ha impugnato il bando, l’aggiudicazione e gli atti connessi, articolando quattro motivi e proponendo ricorso in materia di accesso. Successivamente ha depositato due ricorsi per motivi aggiunti. La Sezione ha accolto l’istanza di accesso con ordinanza, ordinando di fornire la documentazione richiesta. Le controparti hanno eccepito la tardività del gravame e l’inammissibilità delle censure sulla commissione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di rito. Non è fondata l’eccezione di tardività del ricorso: l’interesse ad agire contro l’aggiudicazione sorge dalla comunicazione del provvedimento o, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a.; secondo il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020, il termine decorre dalla effettiva conoscenza dei documenti posti a base dell’aggiudicazione. L’istanza di accesso è stata presentata tempestivamente e la documentazione è stata messa a disposizione solo in seguito a un riscontro meramente formale; è a quella data che è sorto l’interesse a ricorrere.

Non è fondata neppure l’eccezione di inammissibilità dei motivi sulla commissione per mancata impugnazione degli atti relativi agli altri lotti. Il bando suddiviso in più lotti ha natura di atto ad oggetto plurimo: ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma, retta da una distinta aggiudicazione. I vizi della nomina o composizione della commissione operano come invalidità ad effetto caducante sugli atti della singola procedura, ma non si trasmettono automaticamente ai lotti diversi, attesa l’autonomia delle rispettive gare.

Sul merito, il Collegio ritiene non fondata la censura sulla nomina della commissione: erano stati predeterminati i criteri di designazione e le operazioni di sorteggio e verifica sono state descritte. È invece fondata la censura sul difetto di competenza. Poiché i curricula esaminati dal RUP devono coincidere con quelli pubblicati, la valutazione va svolta sui soli curricula pubblicati: da essi emerge che nessun componente possiede competenza o titolo idoneo a valutare taluni profili, e che neppure considerando i curricula integrati la commissione soddisfa il principio della competenza specifica della maggioranza dei membri. Di qui l’illegittimità della nomina e, a cascata, degli atti successivi del Lotto 5.

È fondata anche la censura sulla verifica dei minimi salariali. L’art. 28 del Disciplinare attribuisce al RUP il compito di verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi retributivi. Il RUP può avvalersi di soggetti interni, purché ne esamini e faccia proprie le attività. Nel caso concreto la verifica risulta compiuta da un ufficio interno, senza documentazione delle attività svolte e senza che il RUP abbia assunto la valutazione: la funzione è stata di fatto abdicata. L’aggiudicazione è pertanto annullata; la domanda di inefficacia e subentro è assorbita, non risultando stipulata la convenzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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