Perdita di chance e onere di impugnazione nell’assegnazione di incarichi internazionali (Cons. Stato n. 10464 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da perdita di chance risarcibile presuppone la dimostrazione, anche presuntiva ma fondata su circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, di una seria e consistente possibilità di conseguire il risultato sperato; non è sufficiente la mera aspettativa di fatto né la perdita di una semplice possibilità. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., la domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni. L’omessa impugnazione degli atti amministrativi, corollario del principio di cui all’art. 1227 c.c., non integra una preclusione di rito ma un fatto valutabile nel merito ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Aeronautica militare, appartenente al Ruolo Speciale-Fotografi del Corpo del Genio Aeronautico, agisce contro il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assegnazione di incarichi in ambito internazionale. Il ricorrente sostiene di essere stato impiegato in mansioni riservate al Ruolo delle Armi senza appartenervi, con la conseguenza di non poter accedere né agli incarichi riservati a tale Ruolo né a quelli del proprio, per i quali non avrebbe maturato l’esperienza specifica. Quantifica il danno in € 672.000,00 a titolo di perdita di chance.
Il TAR Emilia Romagna respinge il ricorso per difetto di prova di un’elevata probabilità di conseguire il bene della vita, richiamando la carenza dei requisiti e i limiti dell’art. 30 c.p.a.. Propone appello l’ufficiale, contestando la valutazione sulla probabilità e la necessità di impugnare le note dell’Amministrazione, qualificate come meramente interlocutorie.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della posizione soggettiva: la partecipazione a una procedura selettiva dell’Amministrazione militare integra una posizione di interesse legittimo, correlata alla spettanza del bene della vita inciso dall’esercizio del potere pubblicistico (Cons. Stato, Sez. V, n. 8480 del 2022). Ne deriva l’applicazione del termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, c.p.a., decorrente dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento.
Le procedure di interpello si sono svolte dal 2011 al 2018, mentre la domanda risarcitoria è stata proposta con ricorso notificato il 20 gennaio 2020: il termine risulta pertanto ampiamente decorso. La Corte richiama la seconda parte del comma 3 dell’art. 30 c.p.a., che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti.
Da tale disposizione la giurisprudenza desume l’onere di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, quale corollario del principio generale dell’art. 1227 c.c.: l’omessa attivazione degli strumenti di tutela costituisce un dato valutabile, alla stregua della buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o mitigazione del danno. Non si tratta di preclusione di rito, ma di fatto da considerare nel merito (Cons. Stato, Sez. V, n. 3216 del 2022; Sez. II, n. 2789 del 2021; Adunanza Plenaria n. 3 del 2011). Nel caso concreto i danni sarebbero stati evitabili tramite l’impugnazione dei provvedimenti conclusivi degli interpelli o degli interpelli stessi.
Quanto alla perdita di chance, la Corte ribadisce che essa presuppone una rilevante probabilità del risultato utile e non la perdita della mera possibilità. Occorre provare, anche presuntivamente, un valido nesso causale tra condotta lesiva e ragionevole probabilità del vantaggio perduto, che deve costituire conseguenza immediata e diretta (Cons. Stato, Sez. V, n. 2709 del 2022; n. 5554 del 2022; n. 8558 del 2023; Sez. III, n. 3690 del 2023; Cass. civ., Sez. II, n. 7570 del 2019). La chance deve distinguersi dalla mera aspettativa di fatto ed essere suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale.
Nel caso di specie manca l’individuazione specifica della chance perduta e non emerge alcun elemento per ritenere che l’appellante avesse concrete possibilità di assegnazione. L’Amministrazione ha indicato, nelle note del 6 agosto 2018 e del 12 marzo 2019, la mancanza dei requisiti, senza specifica contestazione sul punto. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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