Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2134 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile, a norma dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per provvedere e nominando, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta secondo criteri di non manifesta iniquità, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di € 2.000,00.
Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione in data 24.6.2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. Il Ministero si è costituito resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’azione come ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario. La disposizione è stata richiamata integralmente, unitamente alle altre ipotesi contemplate dalla norma.
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3 del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016 per gli anni scolastici indicati nel giudicato.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario, per l’ipotesi di decorrenza infruttuosa del termine assegnato. Al commissario è demandata l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
La domanda di penalità di mora è stata accolta nei limiti indicati. L’astreinte è commisurata agli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, dies ad quem coincidente con l’adempimento spontaneo, anche tardivo, e limite massimo del 10% dell’importo dovuto. Il Collegio ha richiamato, sul punto, la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e la Adunanza Plenaria n. 7/2019. Le spese sono state liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.