Sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. anche per singolo episodio di grave violenza (TAR Sicilia n. 371 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura della sospensione della licenza prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura di misura di prevenzione e non sanzionatoria, con funzione anticipatoria di tutela della pubblica sicurezza, e prescinde dall’accertamento della responsabilità del titolare dell’esercizio. Ai fini della sua adozione è sufficiente la sussistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, potendo essere sufficiente anche un singolo episodio, purché caratterizzato da particolare gravità e idoneo a determinare allarme sociale. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al travisamento di fatto e alla manifesta irragionevolezza. La circostanza che l’episodio sia avvenuto all’esterno del locale non esclude i presupposti applicativi, quando il fatto trova un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto della licenza.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un locale di somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto la sospensione per otto giorni della S.C.I.A., ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773/1931, unitamente al verbale di esecuzione.

Il provvedimento si fonda su una violenta aggressione avvenuta negli spazi antistanti il locale ai danni di un residente, oltre che su un contesto di ripetute segnalazioni per disturbo della quiete pubblica. La società ha dedotto carenza dei presupposti, contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il periodo di sospensione interamente decorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità, permanendo l’interesse della ricorrente ai fini risarcitori. Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato.

Quanto al primo motivo, il TAR ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 6249 del 2025; Cons. Stato n. 4529 del 2018; Cons. Stato n. 1932 del 2025; Cons. Stato n. 3422 del 2024), secondo cui la misura ex art. 100 T.U.L.P.S. non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, e risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti e del pubblico, a prescindere dalla responsabilità del gestore. Il sindacato giurisdizionale resta limitato al travisamento di fatto e alla manifesta irragionevolezza.

Il Collegio ha poi esaminato la circolare ministeriale n. 557/2019, invocata dalla ricorrente: essa chiarisce che di regola un singolo episodio non basta, ma fa salva l’ipotesi in cui esso rivesta carattere di gravità e allarme per la collettività. Nel caso concreto, la violenta aggressione integra proprio tale ipotesi, giustificando di per sé l’intervento cautelare.

Né rileva che l’aggressione sia avvenuta fuori dal locale: secondo il TAR (TAR Campania n. 784 del 2025; TAR Liguria n. 795 del 2019), la sospensione è legittima ogni volta che le situazioni di pericolo trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto della licenza. L’episodio, inserito in un quadro di perdurante conflittualità tra gestore e residenti, non è estraneo all’esercizio, ma ne costituisce diretta conseguenza.

Il secondo motivo è stato respinto: il riferimento ai disturbi della quiete pubblica non è fondamento giuridico autonomo, ma elemento del quadro fattuale complessivo che dimostra come l’aggressione non sia stata evento estemporaneo. Infondato anche il terzo motivo, poiché le misure ex art. 100 T.U.L.P.S. sono assistite ex se da ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (TAR Veneto n. 374 del 2025). Il rigetto dei motivi ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria, con condanna della società alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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