Opposizione di terzo inammissibile contro sentenza sul silenzio-inadempimento (Cons. Stato n. 10465 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell’art. 108 c.p.a. postula che la sentenza opposta abbia prodotto un pregiudizio attuale ai diritti o agli interessi legittimi dell’opponente, modificando la realtà giuridica o fattuale. La sentenza che si limita ad accertare l’obbligo di provvedere dell’amministrazione non incide sul potere di rilasciare o negare il provvedimento richiesto e non lede la posizione del terzo, che resta tutelato mediante l’impugnazione del provvedimento successivamente adottato. Il titolare di una posizione autonoma e incompatibile non può esperire l’opposizione avverso una sentenza già appellata, dovendo intervenire nel giudizio di appello, con la conseguenza che il rimedio è ammissibile solo in assenza di ulteriori strumenti di tutela.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di distribuzione di GPL aveva presentato al Comune un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Formatosi il silenzio, la società ha agito per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il TAR Campania, con sentenza n. 6135/2023, ha accolto il ricorso, assegnando un termine e nominando il Commissario ad acta.

Avverso tale sentenza una società concorrente, titolare di un impianto vicino, ha proposto opposizione di terzo davanti al TAR, che l’ha accolta con sentenza n. 4250/2024. La società originaria ricorrente ha appellato, deducendo il difetto di legittimazione e di interesse dell’opponente, la sopravvenuta improcedibilità per il rilascio della sanatoria da parte del Commissario e l’erronea caducazione degli atti commissariali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 108 c.p.a. e dall’art. 109 c.p.a., ricostruendo i presupposti del rimedio: la mancata evocazione dell’opponente, la titolarità di una posizione autonoma o incompatibile e il pregiudizio arrecato dalla sentenza. Richiama sul punto C.G.A. n. 746 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3560 del 2024.

Il passaggio centrale riguarda il contenuto della pronuncia opposta. Ciò che rileva non è la domanda proposta, ma l’effetto della sentenza, che nel caso concreto si esaurisce nell’accertamento dell’obbligo di provvedere. Rispetto a tale obbligo non sussiste alcun pregiudizio per il concorrente, poiché il Comune conservava integro il potere di verificare la doppia conformità e di concludere il procedimento anche in senso negativo. La lesione si sarebbe concretizzata solo con il rilascio della sanatoria del 23 maggio 2024, autonomamente impugnabile.

Il Collegio esclude che l’eventuale formazione del silenzio rigetto possa fondare l’opposizione. La riapertura del procedimento amministrativo è consentita e l’amministrazione non perde il potere di provvedere, operando il silenzio quale strumento per accelerare l’accesso alla tutela giurisdizionale, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 5141 del 2022. L’interesse azionato è meramente procedimentale, anticipazione di una tutela rispetto a una situazione ancora in itinere.

Quanto agli atti del Commissario, la Corte richiama l’Ad. Plen. n. 8 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 6046 del 2019: gli effetti si imputano all’amministrazione per derivazione dalla decisione, ma il provvedimento resta espressione di autonomo esercizio di potere e va impugnato nei binari ordinari, restando escluso il reclamo. Il secondo motivo è quindi fondato per sopravvenuta improcedibilità.

L’appello è accolto e l’opposizione di terzo dichiarata inammissibile. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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