Esclusa la PAS per impianti che richiedono servitù coattiva su aree connesse (TAR Campania n. 4767 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “disponibilità della superficie”, richiesta per il ricorso alla PAS dall’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 190/2024, comprende anche le aree interessate dalle opere connesse all’impianto. Qualora per la realizzazione di tali opere occorra attivare una procedura espropriativa o l’imposizione di una servitù coattiva su beni di terzi, il proponente non ha la disponibilità delle superfici e deve pertanto ricorrere al procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 9 del medesimo decreto, unico strumento idoneo a garantire, tramite la conferenza di servizi e il provvedimento conclusivo, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. La qualificazione ex lege dell’intervento come di pubblica utilità non equivale all’adozione del provvedimento ablativo, che richiede adeguate garanzie partecipative incompatibili con il procedimento semplificato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune di Capua un’istanza di PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con relative opere di connessione, dichiarando, in sede di integrazione documentale, di voler procedere con l’esproprio delle aree interessate dal cavidotto e dalle opere accessorie, chiedendo sin da subito la dichiarazione di pubblica utilità e l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Comune, rilevata la necessità di attivare procedure ablative su aree di terzi e di acquisire il parere della Soprintendenza archeologica, aveva comunicato i motivi ostativi e successivamente adottato il diniego, ritenendo l’intervento non autorizzabile con la PAS ma con l’autorizzazione unica. Il ricorso era stato respinto in primo grado; l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato aveva tuttavia ridefinito il thema decidendum sulla questione della disponibilità delle aree per le opere connesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR, prescindendo dalle eccezioni in rito, ha respinto il ricorso nel merito. Il Collegio ha interpretato il combinato disposto degli artt. 8, comma 2, e 9 del d.lgs. n. 190/2024, affermando che la “disponibilità della superficie” non è riferibile alla sola area di installazione dell’impianto, ma comprende anche le opere tecnicamente necessarie alla sua efficienza complessiva. La preclusione al ricorso alla PAS scatta pertanto anche quando il proponente non abbia la disponibilità delle aree destinate alle opere connesse e intenda acquisirla tramite esproprio o servitù coattiva.
La sentenza ha valorizzato la struttura del comma 2 dell’art. 8, laddove, dopo aver stabilito la preclusione, consente l’attivazione delle procedure espropriative per le opere connesse richiamando il d.P.R. n. 327/2001. Proprio la necessità di attivare tali procedure, ha osservato il Collegio, implica il ricorso all’autorizzazione unica, come confermato dall’art. 9, comma 3, che disciplina la documentazione da allegare per gli eventuali espropri, e dall’art. 9, comma 10, lettera c-bis), che demanda alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.
Quanto alla conferenza di servizi, il TAR ha precisato che, essendo necessaria l’autorizzazione unica, la disciplina applicabile è quella dell’art. 9, e non quella dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024. Il Collegio ha inoltre escluso che la qualificazione legale di pubblica utilità degli impianti da fonti rinnovabili, valevole in astratto per tutte le tipologie di intervento, possa tradursi in una automatica incisione delle proprietà dei terzi senza il provvedimento autoritativo adottato all’esito del procedimento ordinario, che sola garantisce adeguato contraddittorio.
La Corte ha ritenuto ininfluente che l’attraversamento si sostanzi nella mera costituzione di una servitù di elettrodotto, poiché le opere comportano comunque un’utilizzazione costante di beni privati che richiede un provvedimento d’autorità di natura ablativa. Ha infine dichiarato inammissibile il sindacato sulla compatibilità urbanistica del progetto, prospettata solo con memoria difensiva dal Comune, configurando un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento.
Nota della Redazione
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