Autotutela doverosa e decadenza per falsa dichiarazione sul conflitto di interessi (Cons. Stato n. 10462 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 costituisce esercizio di un potere di autotutela doverosa e vincolata, non di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990: essa consegue automaticamente all’accertamento della non veridicità della dichiarazione sostitutiva. In materia di appalti pubblici, la nozione di conflitto di interessi ex art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 va letta in senso ampio e preventivo: rileva anche il conflitto soltanto potenziale, da valutare ex ante, e la nozione di “personale della stazione appaltante” o di “prestatore di servizi” comprende il direttore dell’esecuzione del contratto. La falsa dichiarazione sull’assenza di cause di esclusione integra il presupposto della decadenza, e la relativa restituzione dei compensi non è esclusa dal richiamo all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ricevuto da un Comune l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto di gestione del servizio di igiene urbana, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese. La mandataria del raggruppamento presentava un esposto alla stazione appaltante, alle Procure e all’ANAC, segnalando che l’incaricato aveva omesso di dichiarare molteplici rapporti di collaborazione intrattenuti con la mandante, e che aveva attestato ai sensi degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445/2000 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Il Comune avviava il procedimento e adottava un provvedimento di decadenza dai benefici ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000, con invito alla restituzione delle somme percepite. Il TAR Campania respingeva il ricorso e i motivi aggiunti avverso il successivo avviso di accertamento esecutivo. Propone appello il destinatario del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla violazione del principio del contrarius actus. L’atto impugnato non richiedeva la previa revoca della determina di affidamento, poiché opera il meccanismo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: la decadenza è atto vincolato, e l’appellante non ha prospettato alcuna ragione che avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 è qualificata come espressione di autotutela doverosa, a garanzia di interessi supremi dell’ordinamento, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. VII, n. 7767 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8920 del 2019.

Quanto alla sussistenza della falsa dichiarazione, la Corte richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 9850 del 2023 e ricostruisce l’art. 42 d.lgs. n. 50/2016, che definisce il conflitto in chiave anche solo potenziale, con rinvio all’art. 7 d.P.R. n. 62/2013. Il dato letterale del “prestatore di servizi che interviene nello svolgimento della procedura” consente di ricondurre al perimetro soggettivo il direttore dell’esecuzione, che opera per conto della stazione appaltante con funzioni di vigilanza e controllo.

Il difetto di motivazione è escluso: le ragioni della decadenza risultano chiare e trovano riscontro nei codici di comportamento richiamati. Infondata è anche la censura sul termine di dodici mesi dell’art. 21-nonies: la fattispecie è regolata dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, e comunque il comma 2-bis dell’art. 21-nonies consente l’intervento oltre il termine in presenza di false rappresentazioni dei fatti imputabili all’interessato.

La Corte esclude poi che il conflitto di interessi possa escludersi per il carattere asseritamente occasionale dei rapporti o perché intercorsi tramite una società del professionista o con la sola mandante del raggruppamento: il ruolo di controllo sull’esecuzione coinvolge l’interesse della mandante e basta, in ottica preventiva, a integrare la causa di esclusione. La prova emerge dalla stessa documentazione autocertificata. Respinte anche le censure su garanzie partecipative, proporzionalità e restituzione dei compensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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