Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3831 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza privo di procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., ove la procura, rilasciata su documento analogico separato e inviata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale, non indichi l’autorità giudiziaria adita e gli estremi del provvedimento da eseguire. La procura non può ritenersi apposta in calce all’atto, non operando l’eccezione di cui all’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 per i documenti non materialmente congiunti. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è concedibile l’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente al 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Tre docenti a tempo determinato, che avevano prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, agivano in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 2797/2023 del Tribunale di Milano. Il giudice ordinario aveva accertato il loro diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando l’Amministrazione a erogare il beneficio economico. Poiché la pronuncia non era stata eseguita, i docenti proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la mancata comparizione dei difensori dei ricorrenti in camera di consiglio non imponeva l’obbligo di disporre l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., atteso che l’assenza delle parti in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità della procura alle liti. I ricorrenti avevano rilasciato la procura su un documento analogico separato, poi digitalizzato e notificato telematicamente insieme al ricorso. La procura non indicava né il giudice adito né gli estremi della sentenza da eseguire, risultando priva dei requisiti di specialità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Il Collegio ha escluso l’operatività della fictio legis della procura apposta in calce, prevista dall’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, rilevando che la certificazione di autografa non garantisce che il sottoscrittore avesse contezza del contenuto dell’atto cui la procura si riferisce, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Tale approdo si pone in continuità con l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità, il TAR ha richiamato il prevalente orientamento che esclude la rinnovazione del requisito, qualificato come condizione di ammissibilità del ricorso, nonché la giurisprudenza che nega l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria che ha chiarito il quadro interpretativo. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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