Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 290 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato e ordina l’esecuzione della sentenza passata in giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. L’amministrazione che non abbia fornito alcun chiarimento in ordine alla mancata attivazione del beneficio non assolve all’onere di provare l’avvenuta esecuzione. In caso di persistente inadempimento si nomina sin d’ora il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, tenuto ad attuare il comando contenuto in sentenza, anche adottando atti amministrativi non esercitati, dei quali la pronuncia costituisce fondamento genetico e approdo funzionale.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese, rappresentando di aver disposto il pagamento delle spese legali ma senza dare esecuzione al riconoscimento del beneficio.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l’esecuzione del titolo esecutivo davanti al giudice amministrativo, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al comando contenuto nella sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta dall’attestazione della cancelleria del giudice che l’ha emessa, depositata in giudizio: è dunque integrata la fattispecie dell’ottemperanza.
Il collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto prima di tale termine. La notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta in data anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, con conseguente maturazione del termine.
Sul punto il Tribunale richiama l’effetto della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 c.p.c.: per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale.
Nel merito il ricorso è accolto. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione del beneficio in favore dei ricorrenti. Richiamando i principi di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), il collegio ritiene provata la pretesa dei ricorrenti e ordina l’esecuzione del giudicato.
Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente o di altro equipollente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, chiarendo che questi agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico. Il suo compito è dare attuazione alla pronuncia, anche attraverso l’ordine alla struttura tecnica di includere i ricorrenti tra i soggetti che possono conseguire il bonus, attivando la carta elettronica.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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