Ottemperanza per il compenso individuale accessorio del personale ATA (TAR Lombardia n. 3895 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata al debitore pubblico, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. ai fini del giudizio di ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, legittima l’accoglimento del ricorso con la conseguente condanna all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Una collaboratrice scolastica, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del compenso individuale accessorio per un importo di € 450,46, ha visto rimanere inadempiuto il giudicato. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 13 aprile 2025, non era stata eseguita.

La lavoratrice ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della somma e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. Ha inoltre accertato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, requisito richiesto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 prima di procedere con l’esecuzione giudiziale.

Il Collegio ha qualificato la sentenza munita di attestazione di conformità come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309. In mancanza di prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza, il ricorso è stato accolto.

Il TAR ha condannato il Ministero a erogare la somma dovuta entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con il compito di provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.

Il Collegio ha infine precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica, non risultando dovuto alcun compenso aggiuntivo. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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