Ascensore condominiale e silenzio istruttorio dell’amministrazione sui prospetti (Cons. Stato n. 10468 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine che inibisce l’esecuzione di una SCIA per l’installazione di un ascensore in chiostrina condominiale, finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche, è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando l’amministrazione si limiti ad affermare l’incidenza dell’opera sul prospetto dell’edificio per la presenza del piano pilotis. Il potere inibitorio deve dare conto delle modalità costruttive indicate in progetto e delle barriere visive che incidono sull’impatto dell’impianto. Non è configurabile alcuna modifica della sagoma dell’edificio quando l’ascensore sia collocato all’interno del fabbricato. La normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche esprime un principio di solidarietà sociale e impone un onere motivazionale particolarmente intenso, potendo l’interesse alla tutela del patrimonio artistico prevalere solo in casi eccezionali.

Il Fatto

Il condominio e il tecnico proponente presentavano nel 2016 una SCIA al Municipio per installare un ascensore nella chiostrina condominiale, con struttura trasparente e autoportante, senza modifica delle facciate né della struttura portante; l’esigenza derivava dai gravi problemi di deambulazione di un condomino. Veniva altresì depositato alla Regione il progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi degli artt. 78, 79 e 80 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Municipio intimava di non effettuare gli interventi e confermava la posizione in risposta alla richiesta di archiviazione. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Gli appellanti lamentavano la disapplicazione della normativa speciale, l’intervenuto superamento del termine per l’esercizio del potere inibitorio e l’insussistenza dei presupposti paesaggistici e archeologici. In appello producevano la sentenza penale di assoluzione del tecnico, divenuta irrevocabile, e i verbali testimoniali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene ammissibile la produzione documentale, trattandosi di atti successivi alla sentenza impugnata e riferiti all’istruttoria penale, tanto più rilevanti perché le ordinanze istruttorie del Consiglio di Stato sono rimaste in larga parte ineseguite. Nel merito l’appello è fondato.

Il quadro normativo muove dall’art. 6, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001: gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sono di edilizia libera salvo che comportino ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 694 del 2017). L’ascensore è qualificato come volume tecnico privo di autonomia funzionale (Cass. civ., Sez. II, n. 11930 del 2025; Cons. Stato, Sez. II, n. 1035 del 2025). Tuttavia i volumi tecnici possono assumere rilievo paesaggistico per il loro impatto visivo (Cons. Stato, Sez. II, n. 1775 del 2017), e l’autorizzazione paesaggistica resta atto autonomo rispetto al titolo edilizio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3446 del 2022).

La difesa dell’amministrazione si fonda sulla distinzione tra sagoma e prospetto: l’impianto non modificherebbe la sagoma, ma altererebbe la visione dell’edificio per via del piano pilotis. Il Collegio non condivide tale conclusione. Non è contestato che l’ascensore sia collocato nella chiostrina condominiale e non all’esterno del fabbricato; non è quindi neppure astrattamente configurabile una modifica della sagoma. Quanto al prospetto, l’amministrazione non ha dato conto, né negli atti impugnati né in giudizio, delle modalità costruttive indicate in progetto e delle barriere visive segnalate dagli appellanti.

La prima ordinanza istruttoria è rimasta del tutto disattesa; la seconda ha ricevuto solo una nota sintetica di Roma Capitale, che ribadisce la visibilità dallo spazio pubblico e l’esistenza di opere di fondazione. Nessun riscontro ha avuto la richiesta di chiarimenti alla Soprintendenza sul vincolo archeologico. Il Collegio richiama quindi l’art. 4 della legge n. 13/1989: l’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, con onere motivazionale particolarmente intenso (richiamata Cons. Stato, Sez. II, n. 355 del 2020). Assorbite le altre censure, gli atti sono annullati per difetto di motivazione e di istruttoria; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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