Stazioni radio base: procedimento unico e silenzio-assenso nel Codice delle comunicazioni (Cons. Stato n. 10468 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, costituisce un procedimento unico nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie, senza che possa essere attivato un separato e autonomo procedimento edilizio. Il sistema del silenzio-assenso previsto da tale disciplina speciale esclude l’applicazione della normativa generale di cui al D.P.R. n. 380/2001 e assorbe in sé la valutazione urbanistico-edilizia, in funzione di semplificazione procedimentale. Le dimensioni dell’impianto e delle opere accessorie non giustificano un regime differenziato che imponga il permesso di costruire, non rinvenendosi alcuna regola in tal senso nel Codice delle comunicazioni elettroniche né nella giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il Comune non può integrare la motivazione del provvedimento in sede giurisdizionale: il riferimento generico al contrasto con il piano urbanistico generale, non specificato, è illegittimo se il richiamo alla specifica previsione compare solo nelle difese processuali. Verificati i requisiti di formazione del silenzio-assenso e la tardività dell’intervento comunale, il titolo abilitativo si perfeziona secondo il meccanismo di cui all’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato in data 28.4.2022 un’istanza per la realizzazione di una stazione radio base per impianti di comunicazioni elettroniche, consistente in un palo metallico poligonale su plinto di cemento armato con antenne e parabole, corredandola con una s.c.i.a. di pari data.
Con nota del 26.8.2022 il Comune dichiarava la s.c.i.a. inefficace, sostenendo la necessità di un apposito titolo abilitativo secondo il D.P.R. n. 380/2001 e ravvisando un generico contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano urbanistico generale. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, respingeva il ricorso, ritenendo necessario il titolo edilizio in ragione delle dimensioni e dell’altezza dell’impianto e dell’impatto delle opere accessorie. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio parte dalle censure relative alla pretesa necessità del titolo edilizio e le ritiene fondate. Richiamando la propria giurisprudenza, e in particolare il precedente della Sez. VI n. 3019 del 2021, ribadisce che il procedimento ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 è unico e che in esso devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che si attivi un secondo procedimento autonomo.
La Corte sottolinea che il sistema del silenzio-assenso rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale, che esclude l’applicazione della disciplina generale del D.P.R. n. 380/2001 e sintetizza in sé la valutazione sul titolo, manifestando l’evidente favore del legislatore per il sollecito rilascio delle autorizzazioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Ne consegue l’illegittimità della nota comunale, che ha imposto un autonomo titolo abilitativo anziché compiere le verifiche edilizie nell’ambito del procedimento avviato dalla società. Il Collegio esclude che dimensioni e opere accessorie possano giustificare un regime differenziato. Rileva inoltre che tale distinzione non è contenuta nel provvedimento impugnato, ma è stata elaborata dal TAR con una inammissibile integrazione della motivazione.
Il Collegio dichiara poi manifestamente infondata e irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comune con riferimento agli artt. 3, 9, 117 e 118 Cost.: il sistema non oblitera le valutazioni edilizie, ma impone di effettuarle nell’unico procedimento previsto dal Codice.
Quanto al dedotto contrasto con le norme tecniche di attuazione, i giudici di appello ritengono le censure fondate. Il Comune si è limitato ad affermare un generico contrasto, senza indicare la previsione applicata; il richiamo alla distanza minima dai siti sensibili compare solo nelle difese di primo grado, integrando una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Accolti i motivi esaminati, il Collegio dichiara l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza e la validità ed efficacia della s.c.i.a. Esclude la sussistenza di legittimi motivi ostativi e rileva comunque la tardività dell’azione comunale, adottata circa quattro mesi dopo la presentazione dell’istanza. Richiamando la Sez. VI n. 8582 del 2024, precisa che il silenzio-assenso risponde a una valutazione legale tipica e che l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, con la conseguenza che i titoli si perfezionano anche rispetto a una domanda non conforme a legge, residuando in capo all’amministrazione il solo potere di autotutela.
Nota della Redazione
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