Assegnazione di crediti condizionata e ottemperanza: serve un titolo certo ed esigibile (TAR Toscana n. 1046 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. è equiparabile alla sentenza passata in giudicato e può costituire oggetto di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ma solo se contiene l’esatta determinazione della somma dovuta. La condanna generica, non quantificabile con una mera operazione matematica sulla base del dispositivo e della motivazione, non costituisce valido titolo esecutivo e rende inammissibile il ricorso. Il giudice amministrativo non può compiere nuove valutazioni di fatto e di diritto su questioni controverse, spettando al giudice ordinario la relativa cognizione. Il credito condizionato alla effettiva esigibilità, subordinato agli esiti di procedimenti amministrativi non conclusi, non è certo ed esigibile e non consente la liquidazione delle somme assegnate.

Il Fatto

Nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, il Giudice per le Esecuzioni del Tribunale di Siena aveva assegnato alla società ricorrente, creditrice chirografaria, le somme di euro 279.804,88 oltre spese di giustizia. L’assegnazione muoveva dalla dichiarazione del Ministero terzo pignorato, che aveva indicato contributi concessi e ancora da erogare a un ente beneficiario in liquidazione, in forza di cinque decreti ministeriali.

Non ottenuta la soddisfazione delle proprie pretese, la società ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la liquidazione delle somme assegnate oltre interessi. Si sono costituiti il Ministero e un controinteressato, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto i profili di rito. Dal titolo portato in ottemperanza emerge che l’esecutività dell’assegnazione in favore della ricorrente è subordinata all’effettivo pagamento delle ulteriori somme assegnate ai creditori privilegiati, che la precedono nell’ordine fissato dal provvedimento. Il provvedimento, quindi, sebbene in astratto azionabile in ottemperanza, non integra nel caso concreto un titolo valido, perché non contiene l’esatta determinazione della somma dovuta.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di assegnazione del credito è equiparabile alla sentenza passata in giudicato (Cons. giust. amm. Sicilia n. 644 del 2023). Richiama altresì il principio per cui la sentenza di condanna priva dell’esatta determinazione della somma costituisce titolo esecutivo solo se dal dispositivo e dalla motivazione si possa procedere alla quantificazione con una operazione meramente matematica; in difetto, la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo è inammissibile, essendo precluso al giudice dell’ottemperanza compiere nuove valutazioni (Cons. Stato n. 1952 del 2016).

Nel caso di specie la quantificazione del credito non è ricavabile dalle sole informazioni contenute nell’atto di assegnazione: il diritto della ricorrente sarà effettivamente determinabile solo a seguito degli effettivi pagamenti ai creditori privilegiati, dei quali la ricorrente non offre alcuna prova. Le somme assegnate non risultano pertanto certe, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Collegio scrutinio comunque il merito, ritenendo il ricorso anche infondato. Il Giudice dell’esecuzione aveva condizionato l’esigibilità dei crediti all’esito della conclusione dei procedimenti relativi ai decreti indicati dal terzo pignorato, non esecutivi. L’efficacia dei decreti n. 3977/2007 e n. 3978/2007 è stata sospesa con nota ministeriale del 2013, sospensione non rimossa: irrilevante è l’archiviazione del procedimento penale, poiché il provvedimento in autotutela dipende da autonoma istruttoria. Anche i decreti n. 2210/2008 e n. 20363/2009 risultano cautelativamente sospesi in quanto integrativi del decreto n. 3978/2007. Quanto al decreto n. 27346/2011, non sospeso, la verifica sulla rendicontazione è ancora in corso, non essendo conclusi i lavori della Commissione ministeriale. Il credito non è dunque esigibile e il provvedimento non costituisce titolo per liquidare le somme. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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