Quarantena Covid e azione risarcitoria: improcedibile l’annullamento (TAR Calabria n. 140 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti contingibili e urgenti adottati durante l’emergenza pandemica, l’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità dell’azione di annullamento per difetto di interesse attuale e concreto, ma non travolge l’autonomo interesse alla decisione sull’azione risarcitoria. Quest’ultima presuppone l’ingiustizia del danno e, dunque, l’illegittimità del provvedimento: ove questo sia legittimo, la domanda risarcitoria va rigettata. La quarantena può essere disposta non soltanto nei casi accertati di contagio, ma anche nei confronti dei soggetti ritenuti portatori di un caso probabile di Covid, in applicazione del principio di precauzione, che consente all’amministrazione di adottare misure protettive senza attendere la dimostrazione piena della realtà e della gravità del rischio. Il nesso causale tra il danno asserito e il provvedimento non può ritenersi provato quando il danneggiato non dimostri di aver posto in essere le condotte idonee a evitare o limitare il pregiudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, ha impugnato le ordinanze contingibili e urgenti con cui il Comune gli ha imposto la quarantena obbligatoria a seguito di contatto Covid, unitamente agli atti che avevano disposto l’isolamento della moglie, sua lavoratrice dipendente, e alla disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP. Il contatto presupposto è stato individuato nell’accertamento della presenza della moglie, sottoposta a quarantena, all’interno del locale intenta a svolgere l’attività lavorativa.
Oltre all’azione demolitoria, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, da mancato guadagno e da lesione della reputazione, collegati all’attività commerciale gestita con la collaborazione della moglie. Le amministrazioni si sono difese nel merito e l’ASP ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha superato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ASP, preferendo fondare la decisione sulle ragioni di infondatezza nel merito. In via preliminare ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento, poiché l’esaurimento degli effetti dei provvedimenti impugnati esclude qualsiasi interesse attuale e concreto alla pronuncia demolitoria. Il ricorrente ha però ribadito in udienza la persistenza dell’interesse in relazione alla sola azione risarcitoria.
Passando al merito della domanda risarcitoria, il Collegio l’ha rigettata per assenza dei presupposti dell’illecito aquiliano. Ha anzitutto escluso il difetto di motivazione del provvedimento: la disposizione del Dipartimento di Prevenzione è stata redatta all’esito dell’accertamento della presenza della moglie del ricorrente nel locale, circostanza che non lascia incertezza sull’individuazione del contatto Covid.
Le censure relative alla posizione della moglie sono state respinte richiamando integralmente la sentenza TAR Catanzaro, sez. I, n. 118 del 21.1.2026, che aveva accertato la piena legittimità dei provvedimenti di isolamento adottati nei suoi confronti. In quel giudizio si è affermato che il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, consente di adottare misure restrittive in presenza di incertezza sul rischio, secondo l’orientamento del Cons. Stato n. 5190 del 13.06.2025 e della Corte giustizia UE, sez. IV, n. 65 del 16.06.2022. Il d.l. n. 33/2020, all’art. 1, comma 7, ha consentito la quarantena precauzionale nei confronti dei soggetti ritenuti portatori di un caso probabile di Covid, categoria definita dalla Circolare ministeriale n. 5443/2020.
Poiché i provvedimenti impugnati sono legittimi, difetta il requisito dell’ingiustizia del danno. Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche a voler ritenere integrato tale presupposto, il ricorrente non ha fornito adeguata prova del nesso eziologico tra il pregiudizio alla propria attività e la quarantena, non risultando cosa gli avrebbe impedito di scongiurare la chiusura affidando la gestione temporanea a soggetti estranei al contagio o nominando un rappresentante istitore. La domanda risarcitoria è stata pertanto rigettata, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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