Conversione del permesso per protezione speciale in lavoro subordinato (TAR Toscana n. 1047 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023, reca una disciplina transitoria espressa: i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati una sola volta per durata annuale e resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, ricorrendone i requisiti di legge. Ne consegue che la conversione del titolo per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato deve essere consentita quando il titolo era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della norma, a nulla rilevando la data di presentazione dell’istanza. È illegittimo il provvedimento della Questura che dichiari inammissibile la domanda sull’assunto dell’avvenuta abrogazione della facoltà di conversione. La circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, senza necessità di autonoma impugnazione e senza spostamento della competenza territoriale.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, rilasciato dalla Questura di Rieti ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e con scadenza fissata al 23.06.2024. Avendo svolto regolare attività lavorativa in Italia, presentava in data 14.09.2023 domanda di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La Questura di Firenze archiviava l’istanza per inammissibilità con decreto del 27.11.2023, sul presupposto che, per effetto del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023, non fosse più possibile accogliere le domande di conversione presentate dopo il 4 maggio 2023. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza con ordinanza n. 147/2024. Il Ministero dell’Interno si costituiva con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda l’interpretazione della disciplina transitoria introdotta dalla riforma del 2023 in materia di protezione speciale. Il ricorrente censurava la lettura data dall’Amministrazione e dalla presupposta circolare ministeriale n. 0050432 del 1.06.2023, secondo cui la normativa previgente sarebbe rimasta applicabile soltanto alle istanze depositate fino al 4 maggio 2023.

Il Collegio ritiene la doglianza fondata. L’art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023 contiene una disposizione transitoria espressa, che stabilisce il rinnovo annuale, una sola volta, dei titoli in corso di validità e aggiunge che «resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge». La norma àncora dunque la conservazione della facoltà di conversione alla validità del titolo, non alla data di presentazione dell’istanza.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme — sentenze 9 aprile 2024, nn. 402 e 403; 22 aprile 2024, n. 487; 22 maggio 2024, nn. 619 e 620 — che ha già affermato la lettura estensiva della disposizione transitoria. Nel caso concreto il permesso del ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della norma, cosicché la conversione avrebbe dovuto essere consentita, ricorrendo i requisiti di legge.

Il Collegio precisa inoltre che l’annullamento non richiede la caducazione della circolare, il che comporterebbe lo spostamento della competenza territoriale in favore del TAR Lazio. La circolare contra legem può essere disapplicata d’ufficio, secondo l’orientamento espresso dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 5664 del 4 dicembre 2017 e da TAR Lazio, Sez. II, n. 9882 del 23 settembre 2021 e Sez. III, n. 5369 del 7 maggio 2021.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione, mentre in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è liquidata la somma di euro 1.600,00 ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *