Liquidazione compenso difensore nel silenzio-inadempimento amministrativo (TAR Lombardia n. 2446 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, è rimessa all’autorità giudiziaria nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, il giudice valuta caratteristiche, urgenza, pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, nonché i risultati conseguiti, potendo applicare variazioni fino al 50 per cento rispetto ai valori medi. Il compenso spettante al difensore è dimezzato ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. La definizione del giudizio con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non preclude la liquidazione del compenso, atteso che l’ammissione al beneficio è stata confermata stante la non manifesta infondatezza della domanda.
Il Fatto
La parte ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza. Ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione, il giudizio veniva definito con sentenza che dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il ricorrente inserito in un centro di accoglienza dal 25.08.2025. La medesima sentenza confermava l’ammissione al beneficio, rinviando a successivo atto la liquidazione del compenso al difensore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, investito dell’istanza di liquidazione presentata dal difensore, ha richiamato la disciplina di cui all’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario e delle spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, in relazione all’impegno professionale effettivamente richiesto.
Il Collegio ha quindi applicato i criteri di cui all’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, il quale impone di considerare le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate. Ha inoltre ricordato che, nel processo amministrativo, l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio.
In considerazione della natura della controversia e dell’impegno professionale richiesto, il Tribunale ha ritenuto congrua la somma di Euro 1.200,00, comprensiva della fase cautelare e dell’intero grado di giudizio, precisando che la liquidazione resta salva ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di competenza dell’ufficio finanziario. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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