Ottemperanza al giudicato e penalità di mora: no se finanza pubblica ostativa (TAR Abruzzo n. 489 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un provvedimento del giudice ordinario equiparato al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al dictum e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina il commissario ad acta. La comminatoria delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è astrattamente ammissibile anche per le decisioni di condanna di cui all’art. 113 cod. proc. amm., comprese quelle di natura pecuniaria. Tuttavia il giudice dell’ottemperanza deve verificare la sussistenza delle ragioni ostative che, per la specialità della posizione del debitore pubblico, possono negare la sanzione o ridurne l’importo. Lo stato della finanza pubblica e la sufficienza della nomina del commissario ad acta integrano tali ragioni ostative.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore nel giudizio presupposto, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un’ordinanza della Corte d’Appello di L’Aquila che, accogliendo l’opposizione avverso il decreto di liquidazione, aveva rideterminato il compenso professionale e condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese processuali.
Il provvedimento, passato in giudicato, era stato notificato al Ministero, ma le somme liquidate non erano state versate nonostante il decorso di oltre centoventi giorni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ne deriva l’ordine al Ministero di dare integrale esecuzione all’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile dell’ufficio competente, con esclusione di compensi, il quale provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ricostruisce l’istituto come misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, modellata sull’astreinte francese, con finalità sanzionatoria e non risarcitoria, volta a vincere la resistenza del debitore e a stimolarne l’adempimento. Richiama sul punto Cons. Stato, V, n. 6688 del 2011.
Il Tribunale dà atto che l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 ha affermato l’ammissibilità della comminatoria per tutte le decisioni di condanna di cui all’art. 113 cod. proc. amm., comprese quelle di natura pecuniaria. La stessa Adunanza Plenaria ha però precisato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale.
Il Collegio reputa sussistenti ragioni connesse allo stato attuale della finanza pubblica, ostative al riconoscimento della penalità. Rileva inoltre che la nomina del commissario ad acta è misura di per sé sufficiente a garantire il bene della vita richiesto, senza necessità di coercizioni ulteriori. Il relativo capo di domanda è quindi rigettato; il ricorso è parzialmente accolto e le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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