Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per attuazione del giudicato (TAR Lombardia n. 3131 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione dell’obbligo di pagamento, avvenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione non esclude la condanna alle spese di lite dell’amministrazione inadempiente, che resta soccombente in base al principio della soccombenza virtuale. Ai fini della liquidazione, la natura seriale della controversia e l’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto incidono sulla quantificazione dei compensi, che devono essere distratti in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza.
Il Ministero si costituiva con atto di mera forma. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava che le somme erano state accreditate, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola dimostrata dal decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Tribunale ha dato atto della cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta docente, come allegato dalla parte ricorrente. L’esecuzione dell’obbligo, intervenuta nel corso del giudizio, ha infatti privato di oggetto la domanda di ottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio ha affermato che la sopravvenuta cessazione non può precludere la condanna dell’amministrazione, la quale, avendo dato esecuzione solo dopo la proposizione del ricorso, resta soccombente secondo il criterio della soccombenza virtuale. La natura seriale della lite e l’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto hanno giustificato una ridotta quantificazione dei compensi, liquidati nella misura di € 800,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, e la sentenza è stata ordinata eseguita dall’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.