Incarichi di direzione sanitaria e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 1047 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La procedura non integra un pubblico concorso in senso tecnico, perché non è finalizzata né all’assunzione del dipendente né a una progressione verticale in area o fascia diversa, ma al solo conferimento di un incarico dirigenziale a termine in seno all’unico ruolo della dirigenza sanitaria. La conclusione non muta dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, che ha vincolato la scelta del direttore generale all’ordine della graduatoria. Non trova quindi applicazione l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, con devoluzione della controversia al giudice ordinario ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. L’interpretazione delle Sezioni Unite assume valore di diritto vivente e non può essere superata in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di una struttura complessa di un’azienda sanitaria locale. All’esito della valutazione dei curricula e del colloquio, la Commissione ha formulato una graduatoria che ha collocato la controinteressata al primo posto con 50,48 punti e il ricorrente al secondo con 44,60 punti. Con deliberazione del Direttore Generale sono stati approvati gli atti e conferito l’incarico alla prima classificata.

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione, i verbali e la lex specialis, dolendosi del fatto che i colloqui si sono svolti a porte chiuse, senza possibilità per i candidati e i terzi di assistere, in violazione del d.P.R. n. 487/1994 e del d.P.R. n. 483/1997. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla nomina o, in subordine, l’annullamento della procedura. L’amministrazione e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di rito e la ritiene fondata. Il thema decidendum riguarda il riparto di giurisdizione, non il merito delle censure sul colloquio a porte chiuse.

Il Tribunale richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 3868 del 2026, secondo cui la procedura di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa non costituisce pubblico concorso in senso tecnico. La scelta del direttore generale, pur vincolata all’ordine della graduatoria dopo la riforma del 2022, resta espressione di un incarico dirigenziale a termine. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 e la devoluzione al giudice ordinario ai sensi del comma 1.

Il ricorrente aveva osservato che la III Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3925 del 2026, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992, nella parte in cui non prevede un concorso per il conferimento di tali incarichi. Il TAR riconosce la correttezza di tale iniziativa, spiegandola con il ruolo di giudice della giurisdizione assegnato alla Cassazione dall’art. 111, ottavo comma, Costituzione.

All’interpretazione delle Sezioni Unite, ribadita dalla sentenza n. 6970 del 2026, va attribuito valore di diritto vivente, secondo l’accezione della giurisprudenza costituzionale richiamata. Il Collegio sottolinea l’impossibilità di un’interpretazione adeguatrice, stante il dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato. Tuttavia, in mancanza della decisione della Consulta, non può discostarsi dalle statuizioni della Suprema Corte.

Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi degli artt. 9 e 11 cod. proc. amm., con indicazione del giudice ordinario competente per territorio, davanti al quale il giudizio può essere riproposto nei termini. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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