Ottemperanza al decreto ingiuntivo confermato in opposizione e spese di precetto (TAR Campania n. 2581 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, sussistendo in tale ipotesi il giudicato. L’azione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo. Nel giudizio di ottemperanza non sono dovute le spese estranee alla sua introduzione, quali quelle di precetto, riconducibili al procedimento di esecuzione forzata ex artt. 474 ss. cod. proc. civ. e imputabili alla libera scelta del creditore. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Due ricorrenti — un professionista e il procuratore antistatario dei giudizi — agivano in ottemperanza per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo n. 33/2017 con cui il giudice di pace aveva ordinato a un Comune il pagamento di competenze professionali e di spese processuali. L’ente propose opposizione, rigettata con sentenza che confermò il decreto, dichiarandolo definitivamente esecutivo; il titolo fu poi notificato in forma esecutiva.

I ricorsi, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, chiedevano la condanna dell’ente al pagamento e la nomina di un commissario in caso di inerzia. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per omessa allegazione dell’attestazione di conformità e per mancato deposito della prova di notifica della sentenza, oltre all’esclusione delle spese di precetto. Il TAR ordinava il deposito della prova della notifica; i ricorrenti vi provvedevano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi, vertendo entrambi sull’esecuzione del medesimo titolo giudiziale su istanza, rispettivamente, del privato e del procuratore antistatario. Nel merito, i gravami sono fondati nei limiti precisati.

In rito, il TAR richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e afferma che è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, non potendosi dubitare della sussistenza del giudicato: sul punto richiama Consiglio di Stato, sez. V, n. 2334 del 2012. Il certificato di non proposta impugnazione, corredato dall’attestazione di conformità all’originale, è stato versato in atti, superando l’eccezione dell’ente.

Il Collegio verifica il rispetto dei termini processuali: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, trattandosi di azione di ottemperanza. Accerta inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, come comprovato dalla produzione documentale.

Va dunque dichiarato l’obbligo dell’ente di dare esatta e integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, detratto quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Accogliendo l’eccezione della difesa dell’ente, il TAR esclude le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto — riconducibili al procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ. — o relative a procedure esecutive non satisfattive, poiché l’uso di strumenti diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore; richiama TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5310 del 2025. Viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con insediamento alla scadenza del termine e successivo adempimento in 60 giorni; il compenso sarà liquidato al termine dell’incarico. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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