Divieto assoluto di impianti FER aree non idonee (TAR Sardegna n. 203 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge, ai sensi dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953, determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce che la norma sia applicata ai rapporti pendenti, inclusi quelli oggetto di giudizio in corso, con efficacia ex tunc; restano ferme le sole situazioni consolidate per giudicato, preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni. I provvedimenti amministrativi adottati sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio di impugnazione devono essere annullati, a nulla rilevando che fossero legittimi al momento della loro adozione. In materia di impianti a fonti rinnovabili, la classificazione di un’area come non idonea ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione: la fattibilità del progetto va verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e senza che possa trovare ingresso la procedura semplificata riservata alle aree idonee.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato alla Regione Sardegna un’istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un progetto di impianto agrivoltaico di potenza pari a 18,589 MWp, nell’ambito del procedimento unico regionale (PAUR) di cui alla legge regionale n. 2/2021. La Regione aveva disposto la sospensione del procedimento in applicazione della legge regionale n. 5/2024, che introduceva una moratoria di diciotto mesi sulle autorizzazioni di nuovi impianti. Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024, l’amministrazione aveva dichiarato improcedibile e poi archiviato l’istanza, applicando il divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee.
La ricorrente aveva impugnato i provvedimenti di sospensione, improcedibilità e archiviazione, deducendo l’illegittimità costituzionale delle normative regionali applicate e chiedendo la condanna dell’amministrazione al riavvio del procedimento. Nelle more del giudizio, la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 con la sentenza n. 28 dell’11 marzo 2025 e dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, fondando la decisione sulle sopravvenute pronunce di illegittimità costituzionale. Con riguardo al provvedimento di sospensione, il TAR ha osservato che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024 ha fatto venir meno il presupposto normativo su cui l’atto si fondava. Richiamando il combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87/1953, il giudice ha precisato che la pronuncia di illegittimità costituzionale spiega efficacia sui rapporti pendenti, tra i quali vanno ricompresi quelli ancora sub iudice, e che i provvedimenti emanati sulla base di una norma dichiarata incostituzionale devono essere annullati anche se erano legittimi alla data della loro adozione.
In relazione ai provvedimenti di improcedibilità e archiviazione, il Collegio ha richiamato la sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che l’inidoneità di un’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti. La Corte ha evidenziato che l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021 accorda alle regioni il potere di individuare le aree idonee e non idonee, ma la classificazione di non idoneità non può determinare l’esclusione automatica del progetto, dovendo la fattibilità essere verificata in concreto, sebbene senza il beneficio della procedura semplificata riservata alle aree idonee.
Il TAR ha quindi stabilito che i provvedimenti impugnati, applicativi dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20/2024 espunto dall’ordinamento con efficacia ex tunc, sono illegittimi e vanno annullati. L’effetto conformativo della sentenza consiste nell’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento interrotto, da concludere entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Collegio ha infine escluso che possa trovare ingresso nel giudizio la questione dell’applicabilità del sopravvenuto d.lgs. n. 175 del 2025, non essendo tale normativa parametro valutato nel procedimento impugnato e dovendo la relativa valutazione essere svolta per la prima volta dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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