Sanzione disciplinare illegittima senza prova della conoscenza dei precedenti della persona frequentata (Cons. Stato n. 10485 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare irrogata per il mantenimento di relazioni, fuori dal servizio, con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione presuppone la sicura conoscenza, da parte dell’appartenente alla Polizia di Stato, dei fatti che rendono la frequentazione non confacente al proprio stato. Gli indizi di conoscenza devono essere idonei a sorreggere tale presupposto e non possono fondarsi su mere congetture o su un dovere di diligenza che imporrebbe accertamenti su ogni persona frequentata. In assenza di circostanze oggettivamente sintomatiche, e anzi al cospetto di dati apparentemente rassicuranti, l’incolpevole ignoranza del precedente penale della persona frequentata esclude la legittimità della sanzione.
Il Fatto
La Polizia di Stato infliggeva a un agente scelto tecnico la sanzione della pena pecuniaria per aver frequentato, fuori dal servizio, una persona che notoriamente non godeva in pubblico estimazione e non confacente al proprio stato. Il provvedimento si fondava sui precedenti penali della donna, condannata per sfruttamento della prostituzione, identificata in occasione di un sinistro stradale.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 14570 del 3 ottobre 2023, accoglieva il ricorso dell’interessato e annullava l’atto. Il Ministero dell’Interno appellava, sostenendo l’implausibilità dell’ignoranza e il clamore suscitato dalla notizia dell’arresto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma l’annullamento, rilevando che la sanzione si basa sull’art. 4, comma 2, punto 3), del d.P.R. n. 737 del 1981, che punisce il mantenimento di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione.
La Corte individua il presupposto essenziale della fattispecie nella sicura conoscenza dei fatti che avrebbero dovuto indurre l’agente a evitare la frequentazione. Gli indizi raccolti dall’Amministrazione sono inidonei a sorreggere tale convincimento e la sanzione risulta perciò priva del suo fondamento.
La conoscenza con l’interessata era avvenuta in occasione istituzionale, alla presenza di amministratori locali ed esponenti politici di primo piano. In quel contesto non vi era all’apparenza motivo di dubitare che la donna fosse persona stimata. L’agente, del resto, vive in altro luogo e si trovava solo occasionalmente in quella situazione.
Il Collegio esclude inoltre che possa pretendersi dagli operatori della Polizia di Stato una diligenza tale da imporre accertamenti su ogni persona frequentata, anche solo sporadicamente, in assenza di circostanze oggettivamente sintomatiche e al cospetto di dati apparentemente rassicuranti o fuorvianti. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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