Illegittima l’esclusione per la sola regolarità contributiva accertata dal DURC (TAR Lazio n. 5210 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico è ancorata al DURC, che ha natura di dichiarazione di scienza assistita da pubblica fede: il suo rilascio in esito positivo si impone alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti, salva la prova della falsità documentale. La valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. L’omessa dichiarazione di fatti potenzialmente integranti illecito professionale non determina esclusione automatica, ma impone un giudizio di affidabilità del concorrente.

Il Fatto

La Regione Lazio aveva indetto una gara per il servizio CUP, aggiudicato al RTI controinteressato. Esito annullato dal Consiglio di Stato per un vizio nella valutazione del criterio premiale sul responsabile di commessa, con ordine di rideterminazione. La Commissione, rivalutata l’offerta, confermava l’aggiudicazione.

Il secondo graduato impugnava la nuova aggiudicazione e le successive verifiche del RUP, deducendo la carenza di requisiti in capo a una consorziata esecutrice per omissioni contributive, l’omessa dichiarazione di penali e indagini penali, e l’illegittimità della rivalutazione del punteggio.

La Motivazione della Corte

Il TAR dichiara inammissibile il motivo sull’esclusione per irregolarità contributiva della consorziata, coperto da giudicato, e ne afferma l’infondatezza per la parte riferita alle verifiche successive, valorizzando il principio per cui il DURC positivo esonera la stazione appaltante da ogni ulteriore verifica.

Quanto ai gravi illeciti professionali, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2020, secondo cui l’omessa dichiarazione non è mai causa di esclusione automatica: rileva solo la dichiarazione falsa di fatti obiettivamente inveritieri.

La valutazione del RUP sulla penale applicata all’aggiudicatario da un’altra ASL è ritenuta ragionevole, in quanto basata sul diverso oggetto del contratto e sulla natura dell’inadempimento; analogamente legittima è la valutazione sulla penale riferita a una consorziata in procedura concorsuale.

Infine, il TAR esclude l’illegittimità della rivalutazione del punteggio per il responsabile di commessa, ritenendo il criterio unitario e non ripartito tra esperienza e competenze. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese nei confronti delle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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