Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte contro il Ministero (TAR Campania n. 1749 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, purché sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere quantificata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto, dovendosi escludere una funzione di sovracompensazione economica del privato.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto, in relazione a contratti a tempo determinato, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per una annualità. Il titolo condannava il Ministero all’erogazione del buono elettronico e al pagamento delle spese.
Il provvedimento, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione il 31 ottobre 2024, ai fini dell’esecuzione e della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e dei provvedimenti equiparati, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La fattispecie rientra pertanto nella lett. c) della disposizione.
Il giudice verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova secondo le disposizioni sul p.a.t. Nomina quindi commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, perché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di perdurante inerzia, curando l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordine e il pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, in funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. Quanto ai criteri, il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche se sia insediato il commissario, sussistendo un esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021); il limite massimo è pari al 10% dell’importo dovuto, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Alla liquidazione della penale provvede il commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento (fino a 1.000 euro) e della riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5859/2025), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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