Conversione permesso protezione speciale ammessa se titolo in corso di validità (TAR Toscana n. 1048 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, nel dettare la disciplina transitoria dei permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, stabilisce che gli stessi sono rinnovati una sola volta per un anno e che resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, ricorrendone i requisiti di legge. Tale facoltà non è quindi venuta meno per i titoli in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella. È illegittimo, pertanto, il provvedimento che dichiari inammissibile l’istanza di conversione sull’assunto dell’avvenuta abrogazione della possibilità. La circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, senza necessità di autonoma impugnazione e senza spostamento della competenza territoriale.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, con scadenza nell’aprile 2024. Avendo svolto attività lavorativa in Italia, presentava istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato.
La Questura respingeva l’istanza per inammissibilità, sul presupposto che il d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023, avesse soppresso la possibilità di conversione per le domande successive al 4 maggio 2023, richiamando la circolare ministeriale del 1° giugno 2023. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare accoglieva l’istanza. All’udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sull’unico motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7, d.l. n. 20/2023. La doglianza del ricorrente muove dalla lettura della disposizione transitoria, che lo stesso Tribunale ha già condiviso: la facoltà di conversione è espressamente fatta salva per i titoli già rilasciati.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’atto impugnato si fonda sull’intervenuta abrogazione della possibilità di conversione dei permessi ex art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, in precedenza consentita dall’art. 6 d.lgs. n. 286/1998, e sulla lettura restrittiva offertane dalla circolare ministeriale n. 0050432 del 01.06.2023. Secondo l’Amministrazione, per le istanze presentate fino al 4 maggio 2023 avrebbe trovato applicazione la normativa previgente, con esclusione di quelle successive.
Il Tribunale ritiene errata tale ricostruzione. L’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023 reca una disposizione transitoria espressa: i permessi in corso di validità sono rinnovati una sola volta per un anno e resta ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro, ricorrendone i requisiti di legge. La norma, quindi, non distingue in base alla data di presentazione dell’istanza, ma alla validità del titolo al momento dell’entrata in vigore.
Il Collegio richiama la propria lettura consolidata, espressa in più pronunce dell’aprile e del maggio 2024, secondo cui la disciplina transitoria consente la conversione del permesso per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella. Nel caso concreto, il titolo del ricorrente era ancora valido, con la conseguenza che la disposizione transitoria avrebbe dovuto trovare applicazione. Il provvedimento è perciò illegittimo.
Il Tribunale precisa infine che l’annullamento non richiede la caducazione della circolare, che comporterebbe lo spostamento della competenza territoriale al TAR Lazio. La circolare contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5664 del 2017 e da altre pronunce richiamate. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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