Annullato il diniego di ampliamento fondato su PRG sanato da norma incostituzionale (TAR Umbria n. 283 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire fondato su una norma delle NTA del PRG, a sua volta sanata da una legge regionale successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, è affetto da illegittimità derivata o sopravvenuta. L’annullamento del PRG operativo e la caducazione della relativa sanatoria retroattiva travolgono la base normativa del provvedimento applicativo. Quest’ultimo non è eliminato automaticamente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma presupposta, ma richiede una formale rimozione in via giurisdizionale. Ne deriva l’accoglimento dell’impugnativa del privato che abbia dedotto tale vizio.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato confinante con l’edificio dei controinteressati, sul quale insiste una luce a circa quattro metri dal piano di campagna. Dopo una lunga vicenda civile segnata da provvedimenti di arretramento e da una sentenza del Tribunale divenuta definitiva, il ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire per ampliare l’immobile e renderlo completamente in aderenza al fabbricato vicino, chiudendo l’asola corrispondente alla luce.
Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 6 giugno 2024, richiamando l’art. 59, comma 6, delle NTA del PRG, che vieta di chiudere le luci sul muro di confine. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Umbria, deducendo la disapplicazione della norma regolamentare e l’illegittimità costituzionale sopravvenuta della sanatoria del PRG.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina con priorità logica il quarto motivo, ritenuto assorbente. Il diniego impugnato si fondava espressamente sull’art. 59, comma 6, delle NTA del PRG, parte operativa, che non consente di chiudere le luci sul muro di confine. La pretesa del ricorrente risultava quindi preclusa proprio da quella previsione regolamentare.
Tale norma è però parte integrante del PRG approvato con delibera consiliare del 2008, annullata dal TAR Umbria con una pronuncia del 2012 perché lo strumento urbanistico era stato adottato senza il previo parere di compatibilità sismica. L’annullamento è stato confermato dal Cons. Stato n. 760 del 2014.
Il Comune ha poi tentato una sanatoria retroattiva del PRG con delibera del 2014, adottata in forza dell’art. 22 della legge regionale Umbria n. 5/2014. Quest’ultima è stata dichiarata illegittima dalla Corte cost. n. 164, nella parte in cui consente al Comune di rilasciare esso stesso a sanatoria il parere di compatibilità sismica, anche dopo l’approvazione del PRG. Ne consegue che la sanatoria, fondata su norma incostituzionale, è inefficace.
Il Collegio osserva inoltre che la successiva variante al PRG del 2021 riguarda esclusivamente la parte strutturale, prevedendo espressamente che nella parte operativa saranno inserite specifiche norme. Il Comune non ha indicato alcuna delibera di approvazione della parte operativa. La base normativa del diniego è quindi venuta meno a seguito della sentenza costituzionale.
Il provvedimento applicativo di una norma poi dichiarata incostituzionale è viziato per illegittimità successiva o derivata e richiede una formale rimozione, non essendo sufficiente il mero effetto conseguenziale della pronuncia della Consulta, come ricordato dalla giurisprudenza amministrativa citata. Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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