Monetizzazione aree a standard e restituzione per mancato esercizio dello ius edificandi (TAR Lombardia n. 1048 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree a standard costituiscono prestazioni assimilabili al contributo di costruzione e sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. Esse, in quanto correlate al concreto esercizio dello ius edificandi, divengono oggettivamente indebite se l’intervento edilizio non viene realizzato, con conseguente obbligo restitutorio ex art. 2033 cod. civ. La regola vale anche in presenza di una convenzione di lottizzazione, poiché gli impegni convenzionali non si valutano isolatamente ma in rapporto alla complessiva funzione economico-sociale dell’accordo. L’eccezione si configura quando il contenuto della pattuizione individua una corrispondenza biunivoca tra l’obbligazione del privato e lo specifico intervento assentito: in tal caso, mancando l’edificazione, quanto versato per ottenerla va restituito.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di un lotto parzialmente edificato nel Comune di Caronno Pertusella, presentavano istanza di approvazione di un Piano attuativo di lottizzazione commerciale, prevedendo la monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree a standard per un importo di € 89.226,06. Il Piano veniva approvato con deliberazione consiliare e seguito dalla stipula della convenzione attuativa dell’8 febbraio 2011, con la quale le lottizzanti versavano la somma e assumevano l’impegno a non realizzare opere di urbanizzazione a scomputo.

La convenzione, prorogata ex decreto legge n. 69 del 2013, scadeva l’8 febbraio 2019 senza che alcun intervento fosse realizzato. Le ricorrenti rinunciavano alla costruzione e chiedevano la restituzione dell’importo; il Comune rigettava l’istanza con nota del 3 gennaio 2019, qualificando la somma come corrispettivo degli obblighi urbanizzativi. Da qui il ricorso per l’accertamento del diritto alla restituzione, previo annullamento del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma in via preliminare la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’orientamento secondo cui le questioni sulla spettanza e liquidazione del contributo di costruzione e dei corrispettivi assimilabili rientrano nell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. Trattandosi di accertamento di un rapporto di credito, la pretesa non è soggetta ai termini decadenziali delle azioni annullatorie. La giurisdizione sussiste anche in ragione della natura di accordo sostitutivo, ex art. 11 della legge n. 241 del 1990, della convenzione accessiva al Piano attuativo.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio per cui le somme elargite in funzione della realizzazione di un’attività edilizia, essendo strettamente connesse all’esercizio della facoltà di costruire, non sono dovute in caso di rinuncia o mancato utilizzo del titolo. In tal caso sorge l’obbligo restitutorio ex art. 2033 cod. civ., applicabile anche alle prestazioni assimilabili al contributo di costruzione, come la monetizzazione degli standard.

Il Collegio precisa tuttavia che, in presenza di una convenzione urbanistica, gli impegni assunti non vanno riguardati isolatamente, ma rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione e alla oggettiva funzione economico-sociale dell’accordo. La non corrispettività degli oneri rispetto alle facoltà edificatorie incontra però un’eccezione quando la pattuizione individua una corrispondenza biunivoca tra l’obbligazione del privato e lo specifico intervento assentito.

Applicando i criteri di ermeneutica contrattuale degli artt. 1362 e ss. cod. civ., il Tribunale rileva che gli artt. 3, 4 e 5 della convenzione parametravano la monetizzazione esclusivamente alla superficie lorda di piano da realizzare (1.439,13 mq). Il tenore letterale delle clausole depone per l’assenza di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle imposte dalla legge. La mera adozione di un atto convenzionale non può modificare la natura degli oneri, occorrendo una volontà chiara e univoca, anche a garanzia dell’art. 23 della Costituzione.

Ne deriva la fondatezza della domanda di ripetizione dell’importo versato. Trattandosi di debito di valuta, la somma va maggiorata degli interessi legali dal 27 dicembre 2018 fino al soddisfo. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese e rifusione del contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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