Ottemperanza al giudicato per ferie non godute del personale scolastico (TAR Campania n. 557 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti propongono azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di ciascuno, dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute in relazione a diversi anni scolastici, oltre accessori di legge.
Espongono che il titolo è passato in giudicato, come da attestazione versata in atti, ed è stato notificato; deducono il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il perdurante contegno inerte dell’amministrazione. Chiedono pertanto la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con memoria di stile per opporsi al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che delinea i casi di esperibilità dell’azione di ottemperanza. Tra questi figura, alla lett. c), l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Collegio verifica quindi i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il giudice amministrativo accerta inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il titolare dell’ufficio ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della scadenza del primo termine.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso avviene al termine dell’incarico, su richiesta del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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