Carta del docente: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1048 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che condanna l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accerta il persistente inadempimento e ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta. La richiesta di parte e l’assenza di ragioni ostative giustificano la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Due docenti ottengono dal Tribunale di Genova, sezione lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, con gli importi complessivi indicati e l’accessorio della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il titolo riguarda più annualità per la prima ricorrente e due per la seconda.

Formatosi il giudicato, le docenti propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria. L’amministrazione si costituisce in giudizio ma non svolge alcuna difesa nel merito. Alla camera di consiglio il ricorso passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. Rileva l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Su questa base ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.

Sussistono inoltre i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario provvede, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni. L’ordine dei termini è progressivo: prima l’amministrazione, poi l’organo sostitutivo.

Il collegio accoglie anche la richiesta di parte di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisando ragioni ostative. La misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem coincide con il giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, con quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il dispositivo accoglie il ricorso, condanna l’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e alle spese, ordinando l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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