Gara di pulizie aeroportuali e CAM: inammissibile il ricorso dell’ottavo classificato (TAR Puglia n. 1048 del 30.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo le condizioni dell’azione si valutano secondo i canoni dell’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 c.p.a.: la parte deve vantare un interesse personale, attuale e concreto alla rimozione dell’atto. Il concorrente che si collochi in posizione non utile in graduatoria e impugni la lex specialis per asserita inattuazione dei CAM non ha interesse alla rinnovazione della gara se non dimostra che l’offerta aggiudicataria è difforme dal parametro ambientale o che la disciplina di gara gli ha impedito di formulare un’offerta consapevole. Il generico rinvio ai criteri ambientali minimi non integra di per sé la lesione quando i chiarimenti del R.u.p. hanno reso edotti i concorrenti del regime applicabile e le offerte tecniche sono state calibrate sulla regolamentazione di settore. L’impugnativa è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, capogruppo di un R.T.I., ha impugnato davanti al TAR Puglia la delibera a contrarre con cui una società di gestione aeroportuale ha indetto una procedura aperta per i servizi di pulizia di quattro scali, i relativi atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore di altra impresa. Il raggruppamento si era classificato all’ottavo posto.
La tesi era che l’intera lex specialis, e in particolare il disciplinare e il capitolato, violasse l’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e i CAM di cui all’allegato 1 del D.M. 29 gennaio 2021: richiami normativi errati o abrogati, assenza dei criteri di selezione, delle specifiche tecniche sui prodotti, dei requisiti sulle attrezzature e delle clausole sulla formazione del personale. La ricorrente chiedeva l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione delle condizioni dell’azione: legitimatio ad causam e interesse a ricorrere. Richiama l’art. 100 cod. proc. civ. e l’art. 39 c.p.a. per affermare che l’utilità della pronuncia deve essere personale, attuale e concreta, e che la sola affermazione di una posizione giuridica non basta a fondare l’ammissibilità.
Calando il canone nel contenzioso sui contratti pubblici, il TAR osserva che l’interesse alla rinnovazione della gara, azionato in ragione della asserita incompleta attuazione del decreto CAM, deve essere giustificato dalla dimostrazione che le offerte aggiudicatarie non sono conformi alla regolamentazione ambientale, oppure che la legge di gara, così come predisposta, ha impedito la formulazione di un’offerta tecnica consapevole. Diversamente opinando si legittimerebbe il ricorso di un operatore collocato all’ottavo posto, che non ha provato la lesione derivante dalle clausole contestate.
La prospettazione della ricorrente non è condivisa. Il generico rinvio ai CAM non ha impedito ai concorrenti di comporre un’offerta consapevole degli standard di sostenibilità ambientale richiesti nel settore delle pulizie. Dai documenti versati in giudizio risulta che tutti gli operatori erano a conoscenza dell’esigenza di presentare un’offerta rispettosa dei CAM 2021, in ragione dei chiarimenti resi pubblici sulla piattaforma telematica dal R.u.p., e a quei chiarimenti si sono conformati.
Neppure l’erroneo richiamo normativo contenuto nella disciplina di gara assume rilievo decisivo: le offerte tecniche non sono state calibrate sui criteri ambientali minimi erroneamente indicati, ma hanno tenuto conto della regolamentazione di settore effettivamente vigente. In questo quadro il Collegio ritiene difficilmente configurabile un interesse personale, concreto e attuale del raggruppamento alla rinnovazione della gara, unico bene della vita perseguito.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00 in favore delle due resistenti.
Nota della Redazione
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