Revoca permesso per identità falsa non sanata da legami familiari (TAR Toscana n. 1049 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno conseguente alla sostituzione di persona e all’uso di documentazione falsa per il rilascio del visto costituisce atto dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8-bis, d.lgs. n. 286/1998, che non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico. La presenza di legami familiari sul territorio nazionale non assume valore sanante di condotte di estrema gravità, ove non sia stata attivata la procedura di ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 d.lgs. n. 286/1998. Il diritto all’unità familiare, ove effettivamente sussistente, va fatto valere mediante un titolo di soggiorno richiesto a quel titolo, con contestazione del diniego davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro con scadenza al 21.10.2023, ne chiedeva il rinnovo alla Questura di Arezzo. All’esito del procedimento in contraddittorio, la Questura notificava il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, fondato sulla riscontrata sostituzione di persona al momento dell’ingresso in Italia.
L’interessato impugnava il decreto davanti al TAR Toscana, deducendo un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria: l’Amministrazione non avrebbe considerato i legami con la compagna e i due figli minori regolarmente soggiornanti, né il possesso dei requisiti per l’unità familiare. Il Tribunale rigettava l’istanza cautelare, poi accolta in appello dal Consiglio di Stato per ragioni di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto e, se il titolo è già rilasciato, la revoca del permesso quando mancano i requisiti per l’ingresso e il soggiorno. Tra i requisiti richiamati dall’art. 4 vi è la regolarità del visto: la presentazione di documentazione falsa comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda.
Da ciò il Tribunale ricava il principio per cui presupposto sostanziale del titolo è l’avvio di rapporti corretti e di reciproca fiducia con l’amministrazione italiana, fiducia che viene meno in modo automatico davanti a dichiarazioni o documenti falsi. L’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286/1998 conferma la rilevanza penale autonoma di tali condotte. Nel caso concreto il ricorrente ha scientemente utilizzato i documenti di altra persona per entrare e restare in Italia.
Quanto alla deroga invocata, il Collegio rileva che l’art. 5 impone di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari solo per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento o per il familiare ricongiunto ai sensi dell’art. 29. La norma, tuttavia, non può essere letta come attributiva ai legami familiari, anche formatisi nel frattempo, di un valore sanante di condotte ritenute di estrema gravità.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato: Cons. Stato, Sez. III, n. 6011 del 14.07.2022, secondo cui la produzione di documentazione falsa è sanzionabile con la perdita del titolo indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi; Cons. Stato, Sez. III, n. 8552 del 06.10.2022, che qualifica il diniego come atto dovuto e non bisognevole di motivazione; TAR Sardegna n. 87 del 12.02.2021 e TAR Campania n. 1490 del 27.04.2020, conformi.
Infine il Collegio osserva che la sussistenza del diritto al ricongiungimento ben potrebbe fondare un permesso richiesto a quel titolo, il cui diniego andrebbe contestato davanti al giudice ordinario ex art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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