Ottemperanza al giudicato per spese legali e difensore antistatario (TAR Campania n. 130 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di corrispondere la relativa prestazione pecuniaria, e anche quando le spese siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente, legittimando il primo a proporre il giudizio di ottemperanza. Passata in giudicato la sentenza e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con conseguente declaratoria dell’obbligo e nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Un difensore, antistatario, e il suo assistito hanno proposto due ricorsi per l’ottemperanza alla sentenza del giudice di pace che aveva condannato la Regione Campania al pagamento, in favore del primo quale difensore anticipatario, delle spese di lite e degli accessori, e in favore del secondo di una somma a titolo di risarcimento del danno da sinistro.

Il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva e notificato alla Regione, era passato in giudicato. Non essendo intervenuto il pagamento nel termine dilatorio, i creditori hanno chiesto l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. La Regione si è costituita, rappresentando l’inserimento dei crediti tra i debiti fuori bilancio, senza però dar prova dell’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, in quanto rivolti all’ottemperanza della medesima sentenza, rilevando che la documentazione comprovante le formalità di ammissibilità era presente in uno solo dei fascicoli.

Sul piano dell’ammissibilità soggettiva, il Collegio ha confermato l’orientamento secondo cui l’ottemperanza è esperibile anche per la parte della sentenza che condanna al pagamento delle spese, e in particolare quando esse siano liquidate in favore del difensore riconosciuto antistatario. Da tale pronuncia nasce un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente. Il difensore è dunque legittimato a conseguire l’utilità scaturente dal giudicato, illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo.

Il ricorso è stato altresì ritenuto ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Tribunale ha osservato che le statuizioni non risultano ottemperate, non essendo stato effettuato né dimostrato l’integrale pagamento, richiamando in tema di onere della prova dell’adempimento le Sezioni Unite n. 12533/2001. Il titolo esecutivo esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto dal giudice della cognizione.

Quanto alle spese, il Collegio ha precisato che sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, restando escluse quelle relative a strumenti esecutivi diversi, imputabili alla libera scelta del creditore. Ha quindi accolto i ricorsi, ordinando il pagamento nel termine di sessanta giorni e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta, con facoltà di delega. Ha inoltre stabilito che all’atto del pagamento sia apposta quietanza ex art. 1199 c.c. sull’originale cartaceo del titolo o che questo sia consegnato all’ente debitore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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