Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 1798 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro, il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e non eseguito nel termine, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Su chi intende avvalersi dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi grava il relativo onere probatorio, secondo l’art. 2697 c.c.; l’amministrazione che non si costituisca in giudizio non assolve tale onere. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta, il quale può delegare l’incarico a un qualsiasi soggetto idoneo, anche fuori dalle proprie attribuzioni e dai rapporti gerarchici, e provvedere alla spesa sui capitoli disponibili o con fondi fuori bilancio.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, ormai passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondere ai ricorrenti le differenze stipendiali maturate in base al sistema delle fasce di anzianità previsto dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, con gli interessi legali dalle singole scadenze. Il titolo è stato ritualmente notificato, ma l’amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutti i presupposti di legge. La pretesa degli istanti si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato; è decorso il termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto.
Sul piano dell’onere probatorio, il giudice amministrativo applica l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse. I ricorrenti hanno assolto l’onere sul fatto costitutivo; sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto. Non essendosi costituita, l’amministrazione non ha offerto alcuna prova contraria.
Il ricorso è stato dunque accolto, con ordine all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, la sentenza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici. La motivazione precisa che il potere del commissario non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e funzioni nell’amministrazione di appartenenza: può essere nominato un qualunque soggetto, anche privato, con competenze adeguate. La delega può quindi essere disposta a favore di qualsiasi soggetto ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici.
Il Collegio chiarisce che il commissario può avvalersi dei capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio Scolastico Regionale, o di altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione, e, se necessario, di fondi fuori bilancio o del pagamento in conto sospeso. Quanto al compenso, essendo le funzioni affidate a un dirigente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, esso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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