Emersione lavoro irregolare: capacità economica del datore e criteri I.T.L. (TAR Calabria n. 1049 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, la Prefettura è vincolata alle conclusioni tecniche dell’I.T.L. sulla congruità della capacità economica del datore di lavoro, non residuando margini ulteriori di valutazione. Il requisito reddituale ex art. 9 d.m. 27 maggio 2020 opera in via alternativa tra reddito imponibile e fatturato. Il costo del lavoro va determinato sui dati dichiarati nella domanda e confermati dal contratto e dalle buste paga, non sul modello Unilav. Il reddito di impresa rileva al lordo della contabilizzazione forfettaria ex art. 56, comma 5, TUIR, perché lo scopo è accertare la potenzialità dell’impresa ad assumere, non la sottoposizione a imposta.

Il Fatto

Un datore di lavoro e un lavoratore extracomunitario impugnavano il provvedimento con cui il Prefetto aveva rigettato la domanda di emersione presentata ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il diniego recepiva il parere dell’I.T.L., che aveva escluso la sussistenza dei requisiti reddituali per regolarizzare un secondo lavoratore.

Il provvedimento nasceva dopo un precedente annullamento disposto dal TAR per difetto di istruttoria e motivazione. I ricorrenti deducevano l’elusione del giudicato, l’illegittimità del rinnovo per delegazione acritica all’I.T.L. e l’errore nei calcoli su volume d’affari, reddito di impresa e costo del lavoro. Il Collegio, con ordinanza istruttoria, richiedeva chiarimenti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la questione di costituzionalità sull’art. 103 d.l. n. 34/2020, rilevando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 del 29 novembre 2023, ha dichiarato inammissibili e non fondate le censure. Da qui l’infondatezza del motivo.

Quanto all’elusione del giudicato, il TAR ribadisce che il vizio è prospettabile solo se dal giudicato discende un obbligo puntuale, tale da non lasciare margini discrezionali. La precedente pronuncia imponeva una semplice riedizione del potere, con ampia discrezionalità istruttoria: il motivo è infondato.

Sul riparto di competenze, il Collegio osserva che l’art. 30-bis, comma 8, d.p.r. n. 394/1999 individua nell’I.T.L. l’organo tecnico deputato a verificare la congruità delle richieste rispetto alla capacità economica. La Prefettura, pertanto, è vincolata alle conclusioni dell’Ispettorato.

Nel merito, il TAR ritiene che il costo del lavoro vada calcolato sui dati della domanda — contratto, dichiarazione applicativa del c.c.n.l. e buste paga — confermati dall’estratto INPS per 102 giornate, e non sul modello Unilav, mero strumento di comunicazione. Quanto al reddito, l’art. 9, comma 3, d.m. 27 maggio 2020 impone di valutare il reddito di impresa al lordo della contabilizzazione ex art. 56, comma 5, TUIR: lo scopo è individuare la potenzialità dell’azienda ad assumere. Richiamando Cons. Stato n. 2998 del 2024 e TAR Toscana n. 1197 del 2022, il Collegio esclude che la valutazione si riduca a una mera sottrazione tra volume d’affari e acquisti.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e rinvio all’I.T.L. perché ridetermini su dati della domanda, senza contabilizzazione dei capi e con partecipazione procedimentale dei ricorrenti. Spese compensate, salvo il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *