Incompetenza del funzionario istruttore ad adottare il diniego di condono edilizio (TAR Lazio n. 911 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di condono edilizio deve essere adottato dal dirigente dell’ente locale, unico soggetto competente, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della l. n. 142/1990 e dell’art. 107 T.U.E.L., all’adozione dei provvedimenti amministrativi in materia edilizia, inclusi quelli di natura repressiva o condonistica. L’atto sottoscritto da un soggetto qualificatosi come “istruttore” è affetto da vizio di incompetenza. La mancata comunicazione o notificazione di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario non incide sulla validità dell’atto ma solo sulla sua efficacia e, conseguentemente, sul decorso del termine per l’impugnazione. Al vizio di incompetenza non si applica l’art. 21-octies della l. n. 241/1990, non essendo consentito ad un organo amministrativo di svolgere attività di competenza altrui.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994 per un manufatto adibito a box auto. Il diniego, risalente al 1998, era stato adottato da un soggetto qualificatosi come “istruttore” e non era stato portato a conoscenza del destinatario, che ne aveva appreso l’esistenza solo nel 2016, all’atto del ritiro del fascicolo presso gli uffici comunali.
Il ricorrente contestava la nullità della notifica del provvedimento, l’incompetenza del soggetto firmatario, la mancata indicazione dei termini e dell’autorità per l’impugnazione e il travisamento dei fatti, sostenendo che l’opera risultava completata al rustico. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la tempestività del ricorso, rilevando che la mancata o viziata notificazione di un atto amministrativo recettizio non ne inficia la validità ma incide sull’efficacia e quindi sul decorso del termine per l’impugnativa. Il ricorso, proposto entro sessanta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento, è stato quindi ritenuto ammissibile.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo relativo all’incompetenza del soggetto che ha sottoscritto l’atto. Ha richiamato l’art. 51, comma 3, della l. n. 142/1990, nel testo modificato dall’art. 6 della l. n. 127/1997, e il successivo art. 107 T.U.E.L., che attribuiscono ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’ente, inclusa l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione edilizia. La giurisprudenza ha chiarito che la riforma delle autonomie locali ha determinato la devoluzione al dirigente delle competenze già spettanti al Sindaco, sicché i provvedimenti repressivi o condonistici in materia edilizia rientrano nella competenza della dirigenza.
Poiché il diniego impugnato risultava firmato da un soggetto genericamente indicato come “istruttore”, senza nemmeno l’indicazione delle generalità, il provvedimento è stato ritenuto affetto da vizio di incompetenza. Il Collegio ha precisato che al vizio non è applicabile l’art. 21-octies della l. n. 241/1990, in quanto il principio di legalità non consente a un organo di svolgere attività di competenza altrui, con conseguente annullamento dell’atto. Le ulteriori censure sono state assorbite.
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Nota della Redazione
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