Il TAR può indicare all’amministrazione il titolo paesaggistico mancante senza extrapetizione (Cons. Stato n. 10506 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che annulla un provvedimento di demolizione illegittimo può indicare all’amministrazione, per ragioni di economia dell’azione amministrativa, la corretta via di riesercizio del potere, senza con ciò superare i limiti della domanda e senza sostituirsi all’amministrazione in ordine a poteri non ancora esercitati, purché l’indicazione resti entro il perimetro contestativo del giudizio. È pertanto inammissibile per carenza di interesse l’appello proposto dal ricorrente che abbia già conseguito l’annullamento dell’atto impugnato. In presenza di vincolo paesaggistico, ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica, anche ove assentibile con mera C.I.L.A. o S.C.I.A., con applicazione della sanzione demolitoria in difetto.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile nel Comune di Casamicciola Terme impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il responsabile dell’area urbanistica gli aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di una scala in ferro a due rampanti per l’accesso al lastrico solare, realizzata in assenza di titolo edilizio.
Il TAR accoglieva il ricorso e annullava l’ordinanza, rilevando che la scala non integrava una nuova costruzione e che il Comune aveva erroneamente invocato l’art. 31 T.U.E.. Nel contempo il giudice di primo grado precisava che l’intervento andava qualificato come manutenzione straordinaria e che la sola C.I.L.A. non costituiva titolo idoneo, essendo necessaria l’autorizzazione paesaggistica stante il vincolo gravante sull’area. Il ricorrente, vittorioso ma non soddisfatto delle precisazioni, appellava deducendo extrapetizione e pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale nei termini dell’art. 34 c.p.a. L’annullamento giudiziale di un provvedimento impone all’amministrazione di riesercitare il potere non correttamente esercitato. Proprio per evidenti ragioni di economia dell’azione amministrativa, il giudice può indicare la corretta strada di reintervento senza per ciò solo debordare dal perimetro del sindacato concessogli dalla legge.
La censura di extrapetizione non regge. Il chiarimento espresso dal TAR era conferente al perimetro contestativo del primo grado: il Comune, nella memoria di costituzione, aveva segnalato la necessità di acquisire il titolo paesaggistico, come già evidenziato dal funzionario con nota del 13 agosto 2019 n. 321, richiamata nella stessa ordinanza sanzionatoria. L’indicazione non introduceva dunque un tema nuovo, ma restava entro il thema decidendum.
Ne consegue la carenza di interesse a impugnare. Il ricorrente aveva ottenuto soddisfazione piena con l’annullamento dell’ordinanza e il giudice non aveva superato i limiti dei poteri assegnatigli. L’appello è pertanto inammissibile.
Per completezza, il Consiglio richiama l’indirizzo secondo cui, in caso di vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento edilizio idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto da autorizzazione paesaggistica, e in sua assenza è soggetto a sanzione demolitoria (Cons. Stato, Sez. II, n. 3930 del 2024). Le opere assentibili con mera D.I.A./S.C.I.A., se realizzate in zona vincolata senza autorizzazione, si considerano eseguite in totale difformità (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3365 del 2024); lo stesso vale per le opere pertinenziali o precarie (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3864 del 2024).
Sul piano delle spese, la mancata costituzione del Comune in appello esenta il Collegio dal provvedere, in quanto irripetibili.
Nota della Redazione
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