Nessun soccorso istruttorio per domanda riferita ad altro lotto (TAR Lazio n. 2469 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo codice dei contratti pubblici il soccorso istruttorio non consente di sostituire la volontà del concorrente espressa nella domanda di partecipazione. L’art. 101 d. lgs. n. 36/2023 ammette l’integrazione di ogni elemento mancante e la sanatoria di omissioni, inesattezze o irregolarità, ma non l’emendamento di una dichiarazione che individui un lotto diverso da quello oggetto di gara. Una domanda che rechi l’esplicita volontà di concorrere per altro lotto non è lacuna né errore materiale: è manifestazione negoziale che la stazione appaltante non può rettificare d’ufficio. Il principio del risultato opera nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza, e con esso dell’autoresponsabilità del concorrente.
Il Fatto
Un consorzio stabile impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui una stazione appaltante lo ha escluso dal Lotto 1 della gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e scolastico, insieme al verbale di apertura della documentazione amministrativa, agli atti di gara e al disciplinare. Chiede inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipinato e il subentro.
L’esclusione si fonda su un rilievo documentale preciso: la consorziata esecutrice aveva trasmesso il modulo di domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, la dichiarazione sull’assenza di vincoli e il patto di integrità riferiti al Lotto 2 e non al Lotto 1. Il Comune resiste chiedendo la reiezione del ricorso. La domanda cautelare è respinta con ordinanza e la causa giunge alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la lex specialis. L’art. 20 del disciplinare impone, per i consorzi stabili, che la domanda di partecipazione sia sottoscritta digitalmente dal consorzio e da ciascun consorziato per cui il consorzio concorre. La clausola non è stata impugnata ed è quindi applicabile: cade la tesi della superfluità della domanda del consorziato.
La questione centrale è il perimetro del soccorso istruttorio. Il Tribunale richiama l’art. 101 d. lgs. n. 36/2023 e la distinzione tra soccorso integrativo o completivo, di tipo quantitativo, e soccorso sanante, di tipo qualitativo. Il primo recupera documentazione amministrativa mancante; il secondo rimuove omissioni, inesattezze o irregolarità, con il limite invalicabile delle difformità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. Il Collegio aderisce all’indirizzo espresso da Cons. Stato n. 4984/2024, confermato da Cons. Stato n. 1425/2025.
Nel caso concreto nessuno dei due ambiti è invocabile. La consorziata non ha lasciato in bianco il riferimento al lotto: ha chiesto di partecipare al Lotto 2, identificato non solo nel numero ma anche nel relativo CIG e nella localizzazione territoriale. I lotti avevano CIG, aree e importi distinti. Siamo dunque davanti a una esplicita e inequivoca manifestazione di volontà, non a una lacuna o a un’inesattezza sanabile.
La parte ricorrente invoca il principio del risultato e il favor partecipazione, e richiama la possibilità di ammissione con riserva, così che la volontà effettiva emergesse dall’offerta tecnica. Il Tribunale respinge entrambe le prospettive: il primo opera nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza, e la seconda introdurrebbe una commistione tra fase di ammissione e fase di valutazione, con regressione antieconomica del procedimento.
Quanto alla sentenza Cons. Stato n. 5045/2024, richiamata dall’udienza a sostegno del soccorso istruttorio in caso di errata intestazione del lotto, il Collegio la ritiene non pertinente. Essa si muoveva sotto l’art. 83, comma 9, d. lgs. n. 50/2016 e riguardava la sola intestazione errata; nel caso in esame l’indicazione erronea è nell’oggetto della domanda, coinvolge numero, denominazione e CIG del lotto ed è correlata alle dichiarazioni di remuneratività dell’offerta e di accettazione dei requisiti esecutivi. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
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