Scrutinio comparativo: vizio di istruttoria per omessa valutazione del coordinamento (TAR Lazio, Sez. II quater, n. 14602 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nello scrutinio per valutazione comparativa, il giudizio della Giunta che qualifichi come “assenti” le funzioni di coordinamento di un candidato è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando contrasti con il tenore del rapporto valutativo, che documenta lo svolgimento di tali funzioni, ancorché per un periodo limitato. La mancata predeterminazione, nei criteri di valutazione, di un orizzonte temporale minimo o di una preminenza tra diverse species di attività di coordinamento impedisce all’organo di introdurre detti elementi in sede di applicazione. La comparazione con la posizione di altri candidati costituisce valido termine di riferimento per censurare l’irragionevolezza e la disparità di trattamento, ove la Giunta abbia attribuito punteggio per attività analoghe prive di particolari profili di specificità. La valutazione dei candidati resta sindacabile solo per macroscopici vizi di illogicità, arbitrarietà o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria discrezionalità a quella dell’amministrazione.

Il Fatto

Una dipendente CONSOB, funzionario di 2a, partecipava allo scrutinio per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a, conseguendo un punteggio che la collocava in posizione utile ma non tale da rientrare tra i promossi. La ricorrente impugnava gli atti del procedimento, lamentando che la Giunta di scrutinio non avesse considerato le funzioni di coordinamento di altro personale risultanti dal rapporto valutativo e avesse attribuito punteggi difformi per situazioni analoghe.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto i primi due motivi di ricorso, ravvisando l’illegittimità del giudizio della Giunta che aveva qualificato come “assenti” le funzioni di coordinamento della ricorrente. La valutazione contrastava con il rapporto valutativo, nel quale si dava espressamente conto dell’attività di coordinamento di due risorse, sia pure per alcuni mesi. La Corte ha precisato che l’attribuzione del punteggio non poteva essere negata sulla base di elementi, come la durata minima o la tipologia dell’attività, non predeterminati nei criteri inizialmente fissati, con conseguente travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

La sentenza ha valorizzato la comparazione con la posizione di altro candidato, al quale era stato riconosciuto un punteggio per un’attività di coordinamento temporalmente limitata e svolta su risorse in posizione non dissimile, evidenziando la disparità di trattamento e l’irragionevolezza della scelta operata.

Il terzo motivo è stato invece respinto, in quanto le difformità lamentate riguardavano attività non oggettivamente analoghe. La Corte ha ribadito che le valutazioni dei candidati sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o arbitrarietà, non potendo il giudice procedere a una rivalutazione sostitutiva.

In accoglimento del ricorso, la Giunta è stata obbligata a rinnovare l’attività valutativa con attribuzione del relativo sub-punteggio, risultando superata la prova di resistenza stante la possibilità di utile collocazione in graduatoria. La CONSOB è stata condannata al pagamento delle spese di lite, compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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