I consorzi di bonifica non possono imporre contributi agli operatori di telecomunicazioni (Cons. Stato n. 10505 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I consorzi di bonifica rientrano tra le pubbliche amministrazioni destinatarie dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, anche nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 207 del 2021. Essi non possono pertanto imporre agli operatori di comunicazione elettronica oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dalla legge. La novella del 2021, che ha espressamente esteso il divieto ai consorzi, ha natura ricognitiva e non innovativa. L’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016 ha valore interpretativo e opera retroattivamente, confermando che gli operatori sono soggetti solo alle prestazioni e ai canoni espressamente previsti. Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può conoscere dell’azione di accertamento del debito contributivo a prescindere dall’impugnazione degli atti presupposti.
Il Fatto
Il Consorzio di bonifica veronese, per il tramite della società di riscossione, ingiungeva a un operatore di telecomunicazioni il pagamento di circa 93.293,48 euro a titolo di contributo dovuto per il 2014 per l’attraversamento, con cavi e impianti, di aree gestite dal Consorzio. La pretesa si fondava sugli artt. 10, 17 e 59 r.d. n. 215 del 1933 e sui piani di classifica.
L’operatore impugnava l’ingiunzione dinanzi al Tribunale di Verona, che declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Riassunto il giudizio, il T.a.r. per l’Emilia Romagna accoglieva il ricorso e accertava il carattere indebito della pretesa. Il Consorzio interponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo di giurisdizione. Il T.a.r. non aveva sollevato il conflitto negativo, ma aveva riconosciuto la propria competenza richiamando l’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. e ritenendosi vincolato alla declinatoria del giudice ordinario, non impugnata. In un processo riassunto, la giurisdizione deve ritenersi definitivamente radicata se il giudice non solleva il conflitto alla prima udienza (Cons. Stato, sez. IV, n. 2862 del 2015).
Il secondo motivo investe la pretesa tardività dell’impugnazione. La Sezione conferma il primo giudice, in linea con Cons. Stato, sez. VI, n. 1937 del 2024: nelle materie di giurisdizione esclusiva l’azione di accertamento del debito contributivo, avendo a oggetto diritti soggettivi, è proponibile nel termine prescrizionale a prescindere dall’impugnazione degli atti presupposti, che restano disapplicabili.
Sul terzo motivo la Corte chiarisce che il divieto dell’art. 93 d.lgs. n. 259/2003 operava già prima della novella. L’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016, norma interpretativa, si applica retroattivamente (Cass. civ., sez. I, n. 14849 del 2024) e va letto alla luce della Corte cost. n. 272 del 2010. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici riconducibili all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (Corte cost. n. 188 del 2018). La nuova formulazione dell’art. 54 ha dunque carattere ricognitorio.
Quanto ai profili costituzionali e UE, la Corte richiama la Corte cost. n. 246 del 2020: l’art. 93 esprime un principio fondamentale della materia, volto a garantire parità di trattamento, ed esclude interventi regionali. Le occupazioni destinate alle reti sono soggette solo alla Tosap/Cosap, oggi canone unico (Cons. Stato, sez. VI, n. 4101 del 2022). Il rinvio pregiudiziale è disatteso: la direttiva 2002/20/CE fissa limiti al potere impositivo degli Stati, ma non riguarda la scelta nazionale di esentare gli operatori.
L’appello è rigettato e la sentenza confermata. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.
Nota della Redazione
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