Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 1050 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’assenza di contestazioni nel merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. All’inerzia consegue la nomina di un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva nel successivo termine di trenta giorni. Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Due docenti hanno agito davanti al TAR Liguria per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500,00 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento a plurime annualità, oltre alla retribuzione professionale docenti per i periodi lavorati con contratti a tempo determinato.

Le ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’amministrazione nell’adempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere, senza svolgere contestazioni nel merito. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 24 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato il ricorso come volto all’esecuzione del giudicato e lo ha ritenuto fondato. Il percorso argomentativo muove da due accertamenti preliminari: l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

Integrati tali presupposti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti, l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.

Il Collegio ha poi ravvisato i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.

Su richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il TAR ha inoltre fissato la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in ragione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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