Rinunzia all’istanza cautelare: il TAR prende atto e compensa le spese (TAR Lombardia n. 285 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinunzia all’istanza cautelare, proposta dal ricorrente nel giudizio incidentale, determina la presa d’atto da parte del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., senza che questi si pronunci nel merito della domanda di sospensione. L’adesione dell’Amministrazione resistente alla rinunzia costituisce presupposto procedurale legittimante la definizione del procedimento cautelare in tali termini. In esito alla rinunzia, la regola di cui all’art. 85 cod. proc. amm. in materia di spese della fase cautelare trova applicazione, potendo il giudice disporne la compensazione tra le parti. La definizione del giudizio cautelare in ragione della rinunzia non comporta alcuna statuizione sulla sussistenza dei presupposti del provvedimento impugnato, né preclude la trattazione del merito del ricorso principale.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente un pubblico esercizio, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Brescia aveva disposto la sospensione per giorni 15 dell’autorizzazione, con immediata efficacia, contestuale chiusura del locale e affissione del cartello all’ingresso. Avverso tale provvedimento, oltre che avverso la comunicazione di avvio del procedimento e la proposta dei Carabinieri richiamata nel decreto, la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia, sede di Brescia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. L’Amministrazione dell’Interno e il Questore si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio del 30 luglio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, con richiesta di compensazione delle spese della fase. L’Amministrazione resistente ha aderito alla rinunzia, manifestando il proprio assenso alla definizione del procedimento cautelare nei termini prospettati.
Il Collegio ha pertanto rilevato la sussistenza delle condizioni per prendere atto della rinunzia, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina il procedimento cautelare dinanzi al giudice amministrativo. La rinunzia, intervenuta nella fase incidentale, non richiedeva alcuna valutazione nel merito della domanda di sospensione, privando il giudice del potere di pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di ricorso dedotti avverso il decreto questorile.
In relazione alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, conformemente a quanto richiesto dalla parte rinunziante e accettato dall’Amministrazione. La compensazione evita di porre a carico della parte soccombente nella fase incidentale l’onere delle spese, valorizzando l’esito non contenzioso della definizione del procedimento.
Conseguentemente, l’ordinanza si limita a prendere atto dell’avvenuta rinunzia, senza alcuna statuizione in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, che resta quindi oggetto del ricorso principale, la cui trattazione non è preclusa dalla definizione della fase cautelare. Il Tribunale ha infine disposto, ricorrendone i presupposti di legge, l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ai fini dell’eventuale diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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